La legge 20 luglio 2004, n.189 ha introdotto nuove regole sul rispetto degli
animali introducendo un nuovo Titolo IX bis nel Titolo II del nostro codice penale.
Le condotte punite sono:
a) per crudeltà o senza necessità cagionare la morte di un animale;
b) per crudeltà o senza necessità cagionare una lesione ad un animale ovvero
sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche;
c) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero sottoporli
a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi o la loro morte;
d) abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività (art. 727 C.P.);
e) detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive
di gravi sofferenze" (art. 727 C.P.)
Alle lettere a), b), c) si tratta di delitti che devono essere commessi con dolo,
cioè con la volontà di uccidere o ledere l’animale; alle lettere d) ed e) si tratta
di contravvenzioni che possono essere commesse sia per colpa (disattenzione,
inesperienza, stupidità, ecc.) che con dolo, cosa che estende esageratamente
la facoltà del giudice di applicare la legge a suo piacimento personale, visto che
la nozione di colpa può essere molto soggettiva.
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