La nuova legge non si applica ai casi previsti dalle leggi speciali in materia
di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli
animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini
zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Non si
applica altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione
competente.
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