Il reato di “maltrattamento di animali” è previsto e disciplinato all'art. 544 ter c.p., così come introdotto dall'art. 1 della L. 20 luglio 2004, n. 189. Tutt’oggi si discute sull’individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, infatti, parte della più recente dottrina, secondo una visione completamente zoocentrica, intende l’animale come il soggetto passivo del reato e la propria integrità fisica l’oggetto materiale dello stesso. D’altro avviso è il prevalente orientamento giurisprudenziale, il quale identifica il bene protetto dalla disciplina in esame, non nell’animale stesso, ma bensì nel sentimento umano di pietà nei confronti degli animali, che riesca a coinvolgere l’interesse generale della collettività (Cass. penale, sez. III, n. 35209/16). L'art. 544 ter c.p. contempla più fattispecie tipiche di reato punendo, con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro, chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche, o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche; nonché chi somministra sostanze stupefacenti o vietate agli animali, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano danni alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se da tali condotte deriva la morte dell’animale. Si precisa comunque che l’eventuale e contemporanea realizzazione di più condotte, integra la contestazione di un unico reato. Dall’elencazione residuano l’abbandono di animali e la loro detenzione in condizioni incompatibili con la propria natura, fattispecie che sono disciplinate all’art. 727 c.p.. Inoltre agli artt. 544 quater e 544 quinquies c.p., si prevedono specifiche condotte illecite di sevizie e maltrattamenti, poste in essere in occasione di spettacoli o manifestazioni vietati, ovvero durante combattimenti tra animali. L’elemento soggettivo integrante il reato di maltrattamenti è il dolo, non essendo prevista la forma colposa. Secondo autorevole dottrina trattasi di dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale. La giurisprudenza ritiene, invece, necessario un atteggiamento da realizzarsi mediante dolo specifico nel caso di condotta crudele, essendo la “crudeltà” l’espressa finalità della dell’esecuzione del maltrattamento (Cass. penale, sez. III, n. 38789/15); mentre, quando sarà eseguita la condotta “senza necessità”, sarà necessario solo il dolo generico (Cass. penale, sez. III, n. 44822/17). Il delitto in esame si distingue dalla fattispecie sussidiaria di “uccisione o danneggiamento degli animali altrui” ex art. 638 c.p., in quanto per quest'ultimo il bene tutelato non è il sentimento comune umano di pietà nei confronti degli animali, ma bensì il patrimonio, ovvero la proprietà dell'animale; inoltre al fine della consumazione del reato previsto all’art. 638 c.p., sarà necessaria la consapevolezza soggettiva del reo, dell'appartenenza dell'animale ad un terzo (Cass. penale, sez. II, n. 24734/10; Cass. penale, sez. II, n. 44822/07). Da ultimo va ricordato che l’art. 19 ter delle disp. att. c.p., dispone che i reati del titolo IX bis del libro II c.p., tra cui anche il maltrattamento di animali, non si applicano per le situazioni concrete previste e disciplinate dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica, di attività circense, di giardini zoologici, o in caso di manifestazioni storiche e culturali autorizzate, od ancora dalle altre leggi speciali in materia di animali, poiché in caso di concorso del reato di maltrattamento con le leggi speciali di settore, quest’ultime, a norma dell'art. 19-ter disp att. c.p., prevarranno rispetto al delitto previsto dall’art. 544 ter c.p., integrando un concorso apparente di norme. Tuttavia le esclusioni previste, dalla disposizione attuativa, saranno possibili purché le condotte poste in essere, previste dalle discipline speciali, siano svolte nel rispetto della normativa di settore (Cass. penale, sez. III, n. 11606/12); viceversa, si configurerà un concorso tra il reato ex art. 544 ter c.p. e gli illeciti contravvenzionali o amministrativi previsti dalle discipline speciali.
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