In una recentissima sentenza del Tribunale di Trento è stata trattata la questione dell’intervenuta depenalizzazione di alcuni reati (introdotta dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 in vigore dal 6 febbraio scorso) in contrapposizione con la causa di estinzione di reato di remissione di querela. In effetti il nodo da sciogliere è se sia più favorevole all’imputato una sentenza assolutoria per un fatto non più previsto dalla legge come reato ma ora costituente illecito amministrativo e/o civile oppure una sentenza di improcedibilità per remissione della querela intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge sulla depenalizzazione. La questione è di non poco conto visto che, seppur depenalizzato, il fatto non più previsto come reato potrebbe essere addebitato al reo a titolo di illecito civile o amministrativo e pertanto parrebbe, ad una prima lettura, più conveniente – per il principio del favor rei – ottenere una pronuncia di mera improcedibilità per evitare il rischio di essere sanzionati a livello amministrativo e/o civile. Il Giudice investito del procedimento (per il reato di falsità in scrittura privata, ora depenalizzato) ha ritenuto più favorevole all’imputato una pronuncia di abolitio criminis ai sensi dell’art. 129 comma 2 c.p.p. (e non di estinzione per remissione della querela ai sensi dell’art. 152 c.p.p.) considerato che la sentenza assolutoria “perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato” giova maggiormente al reo, il quale in caso di pronuncia di mera improcedibilità dovrebbe comunque essere condannato alle spese del giudizio.
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