Mezzo di caccia è ogni arma, oggetto, strumento, sostanza, idoneo a uccidere,
ledere o catturare un selvatico.
Il termine “mezzo di caccia” è usato in modo un po’ confuso nelle seguenti
norme della LC.
Art. 12, comma 2: Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento
o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui
all'articolo 13…. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga
per caso fortuito o per forza maggiore.
Art. 13 (Mezzi per esercizio attività venatoria): Elenca i mezzi consentiti e
cioè armi da fuoco, arco e falco.
Art. 13, comma 5: Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio
venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
Art. 28, comma 2: Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti
che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi,
della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami
vivi autorizzati.
L’art. 21 (Divieti), al comma 1 pone i seguenti divieti:
lett. ff) usare i segugi nella caccia al camoscio;
lett. p): usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
lett. r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati
per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
lett. u): usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o
bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci,
archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo
munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego
di balestre.
L’art. 30, comma h) punisce con l'ammenda fino a euro 1549 … per chi
esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la
caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r).
L’interpretazione
Principio generale posto dall’art. 12 è che costituisce esercizio venatorio
ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante
l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13. Si noti però che il testo prosegue stabilendo
che Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga
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per caso fortuito o per forza maggiore, dal che deve intendersi che la cattura
può avvenire in altri modi.
Purtroppo, come risulta dai lavori preparatori della legge, l’art. 13 è stato
oggetto di continue modifiche da parte della Commissione incaricata della redazione
del testo di legge ed è facile rilevare come esso male si accordi con le
altre norme. Si veda il capitolo →Cattura temporanea.
L’art. 28 prevede che in caso di certe infrazioni vengano sequestrati i mezzi
di caccia; poi qualche onorevole ha avuto un sobbalzo di pietà e ha fatto inserire
la precisazione che il cane da caccia e i richiami autorizzati non devono essere
sequestrati. La norma così come è scritta sembra dire che cane (quale cane,
il cane da pastore che si trova per caso con il cacciatore, anche se chiaramente
non è cane da caccia?) e richiami sono mezzi di caccia. In realtà è evidente
che l’onorevole voleva dire il contrario e cioè che cani e richiami non
rientrano fra i mezzi da caccia.
Più chiaro e coerente l’art. 21 contenente i divieti (e scritto perciò dopo gli
altri articoli) in cui si elencano i mezzi vietati già non regolati in via speciale
dall’art. 13, dedicato solo alle armi: munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti,
tagliole, lacci, archetti o congegni similari, civette, armi da sparo munite di silenziatore
o impostate con scatto provocato dalla preda, balestre, i segugi nella
caccia la camoscio. E il successivo art. 30, che elenca le pene, i richiami vietati,
vivi o inerti, non li mette correttamente fra i mezzi di caccia, ma li aggiunge
solo per assimilazione analogica.
Dall’analisi delle norme si può pertanto concludere che per il legislatore
sono mezzi di caccia vietati:
- le armi da fuoco non consentite (si veda →armi da caccia)
- le armi ad aria compressa a palla
- la balestra
- armi da sparo munite di silenziatore
- le armi impostate con scatto provocato dal selvatico
- le cartucce a munizione spezzata nella caccia agli ungulati
- esche avvelenate o bocconi avvelenati
- vischio o altre sostanze adesive
- trappole
- reti
- tagliole
- lacci, archetti o congegni similari
- civette
Vi sono poi mezzi di caccia il cui uso è escluso in particolari luoghi; l’art
21 lett. h) vieta utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da
sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua. Secondo il legislatore è consentito
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usarli fuori dell’acqua; forse in una tinozza di vino!
Non sono mezzi di caccia i richiami, anche se di tipo vietato. Unici elementi
di disturbo in questa elencazione sono la civetta, la quale è un richiamo e che
concettualmente andava elencato fra di essi, ed il segugio nella caccia al camoscio,
che non è un mezzo di cattura, ma un mezzo di ricerca. La spiegazione
per la civetta è che essa figurava come richiamo consentito per la caccia
nell’art. 20 LC 1977 e il legislatore del 1992, per escluderla, l’ha inserita
nell’elenco delle cose che voleva espressamente vietare; il che però non cambia
la natura della civetta. La medesima cosa è avvenuta per il cane da segugio, inserito
fra i divieti, senza preoccuparsi della sua natura, tanto che poi il legislatore
ha dovuto preoccuparsi di chiarire, all’art. 28, che il cane comunque non
può essere sequestrato.
Se ben si esamina l’elencazione fatta sopra è facile estrapolare la nozione di
mezzo di caccia: è mezzo di caccia ogni arma, oggetto, strumento, sostanza,
idoneo a uccidere, ledere o catturare un selvatico. Non è mezzo di caccia ciò
che serve solo per individuare il selvatico, per richiamarlo (anche se alcuni richiami
sono vietati), per adescarlo, per inseguirlo, per “fermarlo”. Per tale motivo
è mezzo di caccia il falco e non la civetta. Il furetto non è un mezzo di
caccia perché serve per stanare i conigli e non per ucciderli (anche se talvolta il
furetto si “assaggia” un coniglio!). Non è mezzo di caccia, ad esempio, un bastone,
trattandosi di oggetto generico che non viene certo portato per uccidere
animali, ma che solo in via del tutto occasionale può venir utilizzato tale scopo.
In alcuni casi il decidere se una cosa è o meno mezzo di caccia può dipendere
dalle circostanze. Se un cane venisse addestrato ad azzannare i caprioli indubbiamente
diverrebbe un mezzo di caccia. Sul punto il legislatore, se fosse
stato un po’ più esperto e si fosse letto le leggi del passato, avrebbe conservato
la nozione di cane da assalto, che ricomprende tutti quei cani, come i levreri, i
cani da caccia alla volpe, i cani da tana, utilizzati ed utilizzabili per uccidere il
selvatico e che indubbiamente possono diventare mezzi di caccia.
Questa è una mia interpretazione; la Cassazione infatti si sta orientando
verso una nozione più restrittiva della nozione di mezzo di caccia inteso come
strumento materiale per la caccia, secondo la nozione fornita dall'art. 13 della medesima
legge (Cass., 06/10/2000, n. 3089)
Ricordo, ma solo come episodio di triste umorismo giudiziario, che nel
1995 un GIP di Bassano sollevò questione di costituzionalità della legge veneta
affermando che in base all’art. 13 LC il cane era sempre mezzo di caccia vietato;
e la Corte ha dovuto perdere tempo per rispondergli (Ord. Nr. 95 del 1995)!
Se si abbandona il solido terreno della lettera della legge che regola la vita e
non intende crearla, che è uno strumento per raggiungere gli scopi voluti dal
legislatore e non da qualche filosofo della natura, si cade nella totale incertezza
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del diritto. Ed il motivo è semplice: mentre i mezzi di caccia sono limitati ed
individuabili, tutte le altre cose sono infinite e non determinabili. Nel momento
in cui io vado a caccia, tutto ciò che ho con me, dalla macchina, ai compagni,
al vestiario, al cibo, serve per cacciare, ma non è essenziale per la cattura
dell'animale, tanto che le stesse identiche cose potrei portarle per fare un'escursione,
per fotografare gli animali, per fare il guardacaccia. Quale pazzo si sognerebbe
di sostenere che un binocolo è un utile attrezzo sportivo che improvvisamente
diviene vietato se viene trovato in mano ad un soggetto che ha intenzione
di catturare un animale? La stessa cosa vale per il radiotelefono: esso
è uno strumento generico utilizzato dagli escursionisti e il fatto che venga utilizzato
da un cacciatore non muta la sua natura e sostanza. Se fossero vere certe
affermazioni della Cassazione si giungerebbe a soluzioni a cui di certo non sarebbe
giunto neppure il più incallito animalista:
- chi va a caccia dovrà lasciare a casa il cellulare (così utile in caso di incidente)
perché può servire esattamente come la ricetrasmittente per avvisare i
compagni che c'è un cinghiale in giro.
- il cannocchiale è meglio dimenticarselo perché può servire ad uccidere la
selvaggina e la legge non ne parla.
- il cane serve indubbiamente per stanare e braccare la selvaggina e non è
previsto tra i mezzi di caccia; è vero che la legge dice che lo sono, ma in altro
articolo, diverso da quello sui mezzi di caccia e perciò il cane non è espressamente
consentito.
- le civette e le anatre di plastica e simili arnesi servono ad attirare la selvaggina
e quindi sono mezzi di caccia non previsti.
- la giacca verde serve per mimetizzarsi e quindi è vietata!
Nel determinare la nozione di mezzo di caccia si deve ora tener presente
anche quanto disposto dalla direttiva CE-147/2009 che vieta di usare:
- Lacci, vischio, ami, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo,
registratori, apparecchi fulminanti. Attenzione: il testo italiano della
direttiva reca la parola esche al posto di ami; è un errore del traduttore italiano;
ed infatti le esche avvelenate sono trattate nel comma successivo. Quindi la pasturazione
non è un mezzo di caccia.
- sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli,
dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d’immagine o di amplificatore
elettronico d’immagine per tiro notturno;
- esplosivi;
- reti, trappole, esche avvelenate o con tranquillanti;
- armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due
cartucce;
- aerei, autoveicoli;
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- battelli spinti a velocità superiore a 5 kmh. In alto mare gli Stati membri
possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l’uso di battelli a motore con velocità
massima di 18 kmh.
Perciò oltre ai mezzi già elencati dal legislatore italiano, il recepimento della
direttiva comporta l’espresso divieto dei seguenti ulteriori mezzi di caccia,
ferma restando la regola che i mezzi utilizzabili sono solo quelli espressamente
consentiti:
- fari e comunque dispositivi che servano a illuminare i bersagli
- visori notturni
- esplosivi; il termine è molto generico e non si capisce bene a che cosa si
riferisca. Non dovrebbe riguardare trappole che funzionano utilizzando una
cartuccia a salve, come si usano per le talpe perché le cartucce sono sempre distinte
dagli esplosivi. Si deve poi intendere che esplosivo deve essere usato per
catturare materialmente l’animale o che ne è vietato l’uso anche per farne botti
e spaventarlo?
- esche con sostanze tranquillanti: la direttiva parla solo di esche e perciò
non vi rientrano le siringhe per addormentare i selvatici
- armi semiautomatiche con serbatoio contenente più di due colpi (norma
che integra l’art. 13 LC).
- apparecchi fulminanti: questo oscuro termine inventato dal traduttore italiano,
viene chiarito dal testo tedesco in cui si parla di “apparecchi che impartiscono
una scarica elettrica”; la direttiva quindi non vieta di infilare un cavo ad
alta tensione in un laghetto perché un cavo non è un apparecchio, ma strumenti
come il taser o trappole a scarica elettrica o generatori di corrente.
La direttiva stabilisce poi che se si caccia da un battello su acque dolci questo
non può viaggiare a più di oltre 5 kmh, ma che i battelli con cui si caccia in
alto mare non devono poter superare i 18 kmh. Disposizione misteriosa perché
non si comprende se pur potendo arrivare a 18 kmh “per ragioni di sicurezza”
debbano egualmente limitare la velocità a 5 kmh durante la caccia oppure se
questo limite non si applica. Ma fortunatamente noi non abbiamo il problema
di cacciare le foche!
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