È vietato alterare (Art. 13 L. 110/1975) le armi da sparo mediante alterazione
della meccanica in modo da aumentarne la potenzialità o mediante modifica
delle dimensioni per facilitarne porto od occultamento. Quindi è vietato
accorciare notevolmente la canna, ma è consentito un taglio di qualche cm per
riparazioni; è vietato aumentare il calibro, trasformare l'arma da semiautomatica
a raffica, rendere il calcio pieghevole; non è vietato montare accessori quali
cannocchiale, variatore di strozzatura, freno di bocca, contrappesi, congegni di
mira; non è quindi vietato filettare la canna per montare tali accessori. Non sono
vietate alterazioni che non incidano sulla meccanica e alterazioni che non
aumentino potenza o occultabilità. È consentito alesare e ritubare una canna
perché ciò ne diminuisce la potenzialità. La modifica del calibro va denunziata.
La lunghezza delle canne delle armi a canna liscia non risulta da nessun atto
ufficiale e molte sono costruite su misura; quindi la lunghezza delle canne può
essere variata in misura più ampia. Il reato di alterazione di arma è ascrivibile
solo a chi ha modificato l’arma; non commette alcun reato il detentore, salvo
che abbia concorso nel reato di alterazione.
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