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Niente rito abbreviato per i delitti punito con l’ergastolo.

Il due aprile il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge che la modifica degli articoli 429, 438, 441-bis e 442 del codice di procedura penale. Con tale provvedimento il legislatore ha previsto che:

- non sia possibile richiedere il giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. Si tratta, ad esempio, dei delitti di strage, omicidio aggravato, nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona;

- la istanza di rito abbreviato per uno di tali delitti debba essere dichiarata inammissibile dal giudice dell'udienza preliminare;

- l'imputato possa rinnovare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni nel corso dell'udienza preliminare;

- che se, alla fine del dibattimento, il giudice riconosca che per il fatto accertato era possibile il rito abbreviato, egli debba comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista quando si procede con il rito speciale (diminuzione di un terzo della pena).

Il testo di legge prevede, inoltre, che quando si procede per un delitto non punito con l'ergastolo, e si applica il rito abbreviato, sia sempre possibile tornare al procedimento penale ordinario se il quadro accusatorio si aggrava e il pubblico ministero contesta un delitto punito con l'ergastolo.

Di converso, se l'originaria imputazione per delitto punito con l'ergastolo viene derubricata all’esito dell'udienza preliminare, l'imputato sarà avvertito della possibilità di richiedere il rito abbreviato.

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