Per diversi anni i giudici dell’esecuzione si sono posti il problema della pignorabilità dello stipendio qualora questo fosse di ammontare talmente esiguo da assicurare solamente il minimo vitale e sussistenziale del lavoratore. Il dubbio ha iniziato a porsi a partire dalla sentenza n. 506/2002 della Corte Costituzionale con la quale è stata riconosciuta, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 545 c.p.c. in relazione all’art. 38 Cost., l’impignorabilità del minimo vitale in riferimento alle sole pensioni. In seguito molti Giudici avevano tentato di estendere analogicamente quanto disposto dalla Consulta anche alle somme dovute a titolo di stipendio, da ultimo facendo leva sulle disposizioni in tema di riscossione tributaria (che prevedono che sotto un certo ammontare dello stipendio – 2.500,00 euro netti mensili – l’Amministrazione Finanziaria possa procedere al pignoramento non di un quinto bensì di un decimo, cfr. art. 72-ter D.P.R. 602/1973) nonché, ancor più recentemente sulle disposizioni introdotte dal D.L. 83/2015 in tema di pignoramento dei conti bancari nei quali confluiscano somme a titolo di stipendio, le quali stabiliscono, a modifica proprio dell’art. 545 c.p.c., limiti di pignorabilità basati sull’importo dell’assegno sociale. Chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte Costituzionale ha ribadito l’assenza di contrasto dell’art. 545 c.p.c. con la Costituzione (art. 36) nella parte in cui non prevede un limite di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio motivando testualmente che “(…) non può essere esteso ai crediti retributivi – come pretenderebbe il rimettente – quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 506 del 2002 con riguardo alla pignorabilità delle pensioni: proprio detta sentenza – come già rilevato – esclude la estensibilità della fattispecie ai crediti di lavoro per la diversa configurazione della tutela prevista dall’art. 38 rispetto a quella dell’art. 36 Cost. (…)” e ribadendo che “(…) lo scopo dell’art. 545 cod. proc. civ. è quello di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa. La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Con l’art. 545 cod. proc. civ. il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi «contenendo in limiti angusti la somma pignorabile [e graduando il sacrificio in misura proporzionale all’entità della retribuzione]: chi ha una retribuzione più bassa, infatti, è colpito in misura proporzionalmente minore. Perciò non è vero che siano state “parificate” situazioni diverse, né si può ritenere arbitraria la norma impugnata sol perché non ha escluso gli stipendi e i salari più esigui» (…)” Piena costituzionalità, quindi, della norma in esame, anche se la Corte non esclude che il legislatore possa intervenire sul punto modificando l’attuale disciplina ed attribuendo maggior favor al debitore che percepisca uno stipendio basso.
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