Torniamo sull’annosa problematica della revoca/rilascio del porto d’armi e dei relativi reati ostativi.
La giurisprudenza di merito ha risolto positivamente, con differenti interpretazioni, i dinieghi operati dall’Autorità Amministrativa ed ora è stata sollevata questione di legittimità costituzionale relativa alle problematiche di diniego.
In tal senso il TAR Toscana, sez. 2, con ordinanza n. 56 del 16 gennaio 2018, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, co. 1, lett. a) del Regio Decreto n. 773/31 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all'Autorità amministrativa competente.
Si confida in una dichiarazione di incostituzionalità dei provvedimenti rimessi.
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