Si pubblica la circolare interpretativa del Ministero dell'Interno in merito al recepimento del D.Lgs. 104/2018 con entrata in vigore il 14.09.2018.
Dal punto di vista normativo, particolare interessante è la "nuova interpretazione" dell'art. 43 Tulps che ha creato in passato un contenzioso interpretativo sul rilascio e/o del rinnovo del porto d'armi.
Nello specifico, si riporta l'art. 43 Tulps nella sua versione previgente la riforma e in quella vigente. Il nuovo testo non pone l'automatismo della reiezione del porto d'armi, ma pone in valutazione alla Pubblica Amministrazione il rilascio e/o il rinnovo una volta intervenuta la riabilitazione.
La Circolare Ministeriale a pagina 8 e al punto n. 11 interpreta positivamente questa nuova definizione normativa, nel senso che se vi è stata riabilitazione non può essere negato il porto d'armi.
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