È il 23 marzo 2016 quando il Presidente della Repubblica firma la legge che comporterà l’introduzione all’interno del nostro codice penale del reato di omicidio stradale, disciplinato all’art. 589 bis.
Una figura di reato delicata, che commina pene intermedie tra l’omicidio volontario e quello colposo.
A differenza dell’omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p., l’omicidio stradale prevede tra gli elementi oggettivi del reato, un quid pluris consistente nella violazione di una specifica regola cautelare, ovvero una norma del Codice della Strada, che porta con sé, quale conseguenza, un inasprimento del trattamento sanzionatorio. Nulla vi è da eccepire qualora il caso concreto corrisponda esattamente alla fattispecie astratta e ricollegabile alla situazione di politica criminale prevista dal legislatore; qualora però, il caso concreto ci ponga di fronte a casi limite, con riferimento ai quali la cornice edittale di cui all’art. 589 bis c.p. risulta veramente eccessiva, emergono problemi ed interrogativi circa la piena applicazione di due principi cardine del nostro ordinamento: il principio di offensività e ragionevolezza delle leggi penali.
Invero, la ratio sottesa alla norma qui oggetto di analisi era quella di “combattere” fenomeni di intensa pericolosità sociale che erano nella prassi venutisi a creare e riferibili - in particolar modo -a comportamenti imprudenti (uso di sostanze alcoliche e/o psicotrope) che potevano arrecare lesioni ad un numero potenzialmente maggiore di utenti sulla strada.
Orbene, il problema si pone qualora la morte della persona per negligenza, imprudenza o imprizia avvenga in circostanze fattuali molto lontane da quelle che erano state ipoteticamente analizzate nel momento di redazione della legge di riforma e quindi riconducibili alla ratio sottesa alla norma. Poniamo infatti il caso che l’omicidio avvenga in una strada di aperta campagna dove il passaggio di altri utenti è quasi pari allo zero: può dirsi proporzionale la pena con riferimento alla cornice edittale di cui all’art. 589 bis c.p. se rapportato al reato di omicidio colposo?
Ciò pone indubbiamente dei problemi sotto il profilo di costituzionalità della norma ex art. 3 e 27 della Costituzione, ovvero se la stessa possa ritenersi proporzionale rispetto al caso concreto.
Non si porrebbero problemi di siffatto tipo qualora all’interno dello stesso art. 589 bis c.p. il legislatore avesse contemplato una restrizione delle norme del Codice della Strada così escludendo l’applicazione della norma in casi che sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo per nulla giustifichino l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più severo rispetto alla figura base di omicidio colposo.
Ma così non è stato fatto, pertanto, ogni qualvolta ci si trovi di fronte a casi in cui non vi è piena corrispondenza tra il caso astratto – tipico previsto dal legislatore, che lo hanno spinto a differenziare il regime sanzionatorio dell’omicidio stradale, e la fattispecie concreta, non si potrà che parlare di irragionevolezza dell’art. 589 bis c.p. e così ritenuti violati gli artt. 3, 27 Costituzione, nonché l’art. 8 CEDU, venendosi a tutti gli effetti a concretizzare un’estensione indiscriminata a tutte le norme del Codice della Strada.
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