Il GUP di Trento ha accolto una richiesta che creerà certamente un precedente nel nostro ordinamento: per la prima volta è stata concessa la sospensione per Messa alla prova in un caso di omicidio stradale. Come è noto l’omicidio stradale è punito nel massimo con la pena della reclusione di anni sette. Evidente quindi l’esclusione per poter applicare l’istituto della MAP (che prevede una pena nel massimo di anni quattro di reclusione) a tale reato.
Tuttavia, la norma che disciplina l’omicidio stradale prevede che nel caso in cui l’evento non sia esclusivamente addebitabile all’imputato, la pena debba essere ridotta fino alla metà, giungendo così a quantificarla in anni tre e mesi sei, pena che nel massimo rientra nel tetto previsto dall’art. 168 bis c.p.
Pronuncia che apre un nuovo fronte interpretativo questa perché se da un lato le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. Penale SSUU n. 32672/2016) escludono che possano essere applicate le aggravanti ai fini del calcolo in questione, dall’altra nessuno si era mai addentrato nell’ipotesi opposta: ai fini dell’ammissione alla MAP è possibile computare anche le circostanze aggravanti ad effetto speciale? Per il GUP di Trento, in persona del dott. Marco La Ganga, la risposta è affermativa e questo sia per il principio del favor rei ma anche per esigenze deflattive processuali alla luce della nuova normativa della Messa alla Prova.
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