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Patteggiamento e confisca nei reati in materia di stupefacenti

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Nei procedimenti penali in materia di stupefacenti accade assai frequentemente che l'imputato - vista la cospicua mole probatoria raccolta nei suoi confronti nel corso delle indagini preliminari (molto spesso trattasi di mesi e mesi di intercettazioni telefoniche trascritte) - acceda al rito alternativo del c.d. "patteggiamento" (art. 444 c.p.p.).

Tale rito premiale presenta alcuni vantaggi di non poco conto: uno sconto di pena di un terzo ed, inoltre, la non condanna alle spese del procedimento, che, proprio nel caso di reati in materia di stupefacenti, vista la mole delle intercettazioni telefoniche, si possono aggirare nell'ordine delle decine di migliaia di euro. 

Se, poi, l'imputato è incensurato è ha dato prova di collaborare con gli organi inquirenti, il riconoscimento delle attenuanti generiche può far ottenere un ulteriore sconto di pena, tale da far scattare la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163 c.p.

L'accesso al patteggiamento presenta, quindi, numerosi vantaggi in questo ambito.

Occorre, tuttavia, tener presente che quanto sottoposto a sequestro molto probabilmente sarà assoggettato a confisca ai sensi dell’art. 12 sexies della legge 356/1992, a tenore del quale nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dagli artt. 73  e 74 D.P.R. 309/1990 è sempre disposta confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui (…) risulta essere titolare (…) in valore sproporzionato al proprio reddito. Superare la suddetta presunzione di legge risulta, di fatto, assai arduo per l'imputato.

Inoltre, bisogna dar atto di un evidente contrasto giurisprudenziale sul punto, risultante dalle pronunce della Corte di Cassazione susseguitesi negli anni. Una parte della giurisprudenza di Cassazione ritiene, infatti, necessario che l'accordo sull'applicazione della pena includa anche l'accordo sulla confisca dei beni in sequestro e, nel caso in cui quest'ultimo manchi, la sentenza di patteggiamento sarà viziata da nullità (cfr. Cass. 11.03.2010). A tale linea interpretativa si contrappone Cass. 16.04.2010, secondo cui il mancato accordo sulla confisca non comporta la nullità dell’accordo sull’applicazione della pena, ma, nel caso difetti una  statuizione in tal senso, la decisione sulla confisca o meno dei beni sarà rimessa alla valutazione del Giudicante. Tale secondo filone intepretativo pare maggiormente condivisibile e ciò proprio in base alla sentenza Cass. 11.03.2010, che, apparentemente sembrerebbe di senso contrario. Detta pronuncia, infatti, impone sì la sussistenza dell’accordo tra le parti, ma solamente in caso di confisca per equivalente, fattispecie che prevede una predeterminazione in merito alla misura del profitto del reato per cui è chiesta la confisca del valore corrispondente. 

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