Ritorniamo sul tema del rilascio (o rinnovo) del porto d’armi in presenza dei reati c.d. “ostativi” (tra cui il reato, frequentissimo, di furto) indicati nell’art. 11 del Tulps e l’interazione con l’istituto della riabilitazione per segnalare che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2312 del 31.05.2016 è ritornata sull’argomento cambiando diametralmente orientamento rispetto a quanto espresso nella pronuncia n. 1072 del 29.01.2015. Se fino a qualche mese fa era possibile affermare che l’intervenuta riabilitazione su di un reato c.d. ostativo poteva permettere di ottenere il porto d’armi, ad oggi non è più così, visto che il supremo consesso amministrativo ha sposato (nuovamente, come già espresso nel parere della sezione I del 16.07.2014) l’interpretazione estremamente rigoristica, sulla base della quale non è permesso in alcun modo il rilascio (o il rinnovo) del porto d’armi nei confronti di quei soggetti che abbiano riportato uno dei precedenti – anche molto risalenti nel tempo – indicati nel citato art. 11, nonostante l’intervenuta la riabilitazione. Puntualmente, a tale orientamento restrittivo si è conformato il TRGA di Trento con la sentenza n. 305 del 07.07.2016. Tre orientamenti di segno opposto nel giro di tre anni, e poi la chiamano certezza del diritto…
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