Si veda il capitolo →Vigilanza venatoria ove vengono esporti compiti e
poteri degli incaricati della vigilanza venatoria.
La qualifica di agente di polizia giudiziaria, di per sé non attribuisce alcun
diritto al porto di armi.
Gli agenti di P.S. che siano Carabinieri, appartenenti alle Forze di Polizia
oppure guardie campestri, daziarie, boschive, municipali ed altre dei comuni,
costituite in forza di regolamenti, deliberati ed approvati nelle forme di legge, e
riconosciute dal prefetto, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti a
norma dei rispettivi regolamenti (art. 73 Reg. T.U. Leggi di P.S.). Di norma i
regolamenti stabiliscono per chi non appartenga alla Forze di Polizia che il porto
avvenga solo durante il servizio, per recarsi ad esso o farne ritorno; se il servizio
è limitato territorialmente, anche il porto è limitato al territorio di competenza,
salvo ragionevoli esclusioni (ad es. inseguimento di un reo).
Le guardie giurate private hanno una normale licenza con validità biennale
per il porto di arma corta o lunga. La licenza viene rilasciata a tassa ridotta in
quanto richiesta per ragioni di lavoro
Le guardie giurate volontarie non sono legittimate a portar armi, salvo che
il prefetto dia loro una specifica licenza di porto. Non spetta loro la riduzione
della tassa di concessione governativa in quanto non sono lavoratori dipendenti.
L’orientamento generale delle prefetture è nel senso di ritenere che per le
guardie volontarie non ricorra, salvo rari e specifici casi, il requisito del “dimostrato
bisogno” richiesto dall’art. 42 T.U. Leggi di P.S. In alcuni casi le prefetture
hanno ritenuto che alle guardie volontarie potesse essere concessa licenza
di porto di fucile per difesa personale. È un vero nonsenso perché si pone la
guardie venatoria nella situazione di essere scambiate per un cacciatore o un
bracconiere e gli si consente di girare con un’arma da caccia, là proprio dove è
vietato a tutti portarne (cosa che potrebbe anche consentirgli di avere una certa
impunità se decidesse di violare la legge!).
Una vecchia circolare Ministero Int. 10.6466/10173(2) del 13 ottobre 1979,
aveva affermato che le Guardie venatorie possono andare armate di fucile sempre
che non usino munizioni spezzate. La prescrizione circa le munizioni è una
sciocchezza, basata sul TU della caccia del 1939 non più in vigore all’epoca!
Ogni tanto il Consiglio di Stato riconosce a qualche guardia volontaria il diritto
alla licenza in quanto esposta a pericolo, ma le motivazioni lasciano molto
a desiderare (ad es. C. di Stato n. 267/2010) perché a ben vedere si tratta sempre
non di un dimostrato pericolo concreto, ma di un pericolo immaginario generico;
se si considera che in alcuni comuni la polizia locale è disarmata e che i
prefetti rifiutano regolarmente la licenza a tassisti o esercenti di distributori di
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benzina, statisticamente soggetti a rapine, è ben difficile credere che sia a rischio
chi, per sua libera scelta e con possibilità di valutare la situazione in anticipo,
non deve affrontare delinquenti e, statisticamente, ben di rado soffre dei
danni. Del tutto erronea la tesi che se una guardia ha avuto in passatot la liceneza,
deve continuare ad averla! Se il legislatore ha previsto un rinnovo biennale
è preprio per poter rivalutare periodicamente il “dimostrato bisogno di difendersi”.
La legge sulla caccia ha poi dettato norme particolari (art. 27 LC) che però
non mutano molto il quadro sopra esposto.
Il relazione agli agenti dipendenti dagli enti locali delegati dalle regioni (in
genere la polizia locale comunale) stabilisce che essi possono portare durante
il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché
armi con proiettili a narcotico.
L’art. 13 LC è quello che stabilisce quali armi siano usabili per la caccia.
La disposizione non è molto sensata perché non vi è alcuna ragione di non consentire
agli agenti, per i loro compiti di istituto (ad es. abbattimento di animali
ammalati o nocivi) l’uso di armi non da caccia. Ad esempio per l’abbattimento
delle nutrie è indispensabile usare un piccolo calibro come il 22 l.r. il quale è
stato vietato non perché non idoneo, ma solo perché si temeva che venisse usato
dai bracconieri in ragione della sua maggior silenziosità. Si dovrebbe perciò
concludere che il legislatore temeva che i suoi agenti potessero trasformarsi in
bracconieri! Per quanto concerne i →lanciasiringhe (che non sono armi!), si
veda l’apposito capitolo.
L’art. 27 stabilisce che le armi di questi agenti locali sono portate e detenute
in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7
marzo 1986, n. 65, vale a dire con le stesse regole che valgono per la polizia
municipale.
L’art. 5 citato, modificato poi con legge 127/1997, recita 5. Gli addetti al
servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica
sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale,
portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione
al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti,
anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza
e nei casi di cui all'articolo
4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia,
il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento
al loro uso.
Difficile capire quali siano i “casi di cui all’art. 4”. Se si escludono i servizi
di collegamento e rappresentanza e le missioni esterne, non rimane nulla.
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Quindi si dovrebbe comprendere che anche coloro che non sono autorizzati al
porto permanente, possono portare l’arma in missione esterna o in operazioni
di collegamento.
Una norma che poteva essere semplicissima è stata scritta in modo contorto,
tanto che inizialmente si riteneva che il sindaco potesse non richiedere per
le GM il riconoscimento della qualifica di agente di PS; e alcuni comuni chiedevano
per le GM la licenza di porto d’armi come guardie giurate o come privati.
Dal complesso delle norme si dovrebbe però ricavare il principio che la
qualifica di agente di PS è inscindibile dalla qualifica di agente di PM e di PG;
perciò il sindaco deve fare la comunicazione dei nominativi delle GM e non è
concepibile che vi sia una GM con poteri e qualifiche limitate. Segnalo però
che il Consiglio di Stato con decisione n. 3336/07 Reg. Decisioni, ha stabilito il
contrario; con decisione n. 3845/07 ha perciò affermato che il comandante di
corpo può essere anche obiettore di coscienza (Dio sa come questi possa poi
effettuare un controllo concreto sull’armeria!).
Il testo originario del quinto comma diceva che gli agenti della PM, ai quali
è conferita la qualità di agente di PS (frase da cui si poteva dedurre che vi potessero
essere anche agenti della PM privi di tale qualità) portano, senza licenza,
le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini
e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio;
questa frase è stata poi modificata con legge 127/1997 come appare sopra.
La frase è giuridicamente assurda perché può essere intesa sia nel senso che il
singolo agente di PM può chiedere di non portare l’arma, sia nel senso che il
Comune può deliberare che tutte le guardie vadano disarmate, sia che il Comune
può deliberare che le armi non possono essere portate fuori servizio!!
Il DM (anteriore alla modifica) dava per scontato che il regolamento del
comune potesse disporre che certe GM andassero disarmate; ma un decreto non
può servire per interpretare la legge.
Il Decreto 4 marzo 1987, n. 145 a sua volta stabilisce quanto segue:
Art. 5 (Modalità di porto dell'arma)
1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione
indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata
di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto
è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare
l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori
servizio, ai sensi dell'art. 6, questa è portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
(Nota: Il fatto di portare un’arma diversa da quella di servizio configura,
in mancanza di una norma sanzionatoria con valore di legge, solo un illecito
disciplinare. Un decreto ministeriale non può creare reati)
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Art. 6 (Assegnazione dell'arma)
1. Il regolamento di cui all'art. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio
e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma
agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica
sicurezza, determinando altresì:
a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente
destinato, per i quali può essere disposta la assegnazione
dell'arma in via continuativa;
b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato
in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata
di volta in volta.
2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto
dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio
dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
(Nota: Disposizione priva di senso; se l’arma può essere portata in via continuativa
è ovvio che può essere portata anche fuori servizio!)
3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto
dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente
alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano,
per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione
di armi e delle relative munizioni.(Nota: L’ultimo periodo è privo di
senso e contrario ad altre disposizioni; quando un’arma viene affidata da un ente
pubblico con le relative munizioni, l’affidamento risulta da atti pubblici e
perciò non vi è bisogno di alcuna denunzia; il porto è regolato da norme particolari
e perciò non si possono applicare le norme generali. Cosa ovvia, perché
l’affidamento dell’arma può cambiare rapidamente e sarebbe sciocco pretendere
che il Comune facesse ogni pochi giorni comunicazione su chi detiene
l’arma di servizio).
4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa
è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro
documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con
sé.
Art. 7 (Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)
Gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le
forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65,
esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo
sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza
legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente
assegnati.
Art. 8 (Servizi di collegamento e di rappresentanza)
I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio
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del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto
salvo quanto previsto dall'art. 9, agli addetti alla polizia municipale cui
l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei
comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere
dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. (Nota: È principio consolidato
che in questo caso non è necessario che l’interessato segua la via più
breve; egli può accompagnare i figli a scuola, fermarsi al bar al parlare con gli
amici, andare al ristorante o a fare spesa. L’importante è che alla fine del servizio
non passi per casa, perché allora vi deve lasciare l’arma, prima di uscirne
nuovamente)
Art. 9 (Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)
1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza
per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi
in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati, di massima,
senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno
deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi
dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che un contingente del personale
inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso delle
qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme
e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai
fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art.
2. (Nota: Ovviamente in questi casi l’arma deve essere affidata in via continuativa
poiché altrimenti gli affidatari non saprebbero che farne alla fine del servizio.)
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti
di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del
loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le
amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali
di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3.
3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione
al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il
luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare
servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio
per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.
Art. 10 (Prelevamento e versamento dell'arma)
1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b), è prelevata, all'inizio del
servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla
stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. (Nota: L’art. 6
lett. b) non dice che ogni volta vada prelevata la stessa arma. Avrebbe fatto bene
a dirlo e conviene dare disposizioni in tal senso).
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2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), è prelevata presso l'armeria,
previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma
dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente
versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento
di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che
ne determinarono l'assegnazione. (Nota: Norma scritta con i piedi; ci voleva
ben poco a dire che quando l’arma viene prelevata da chi la terrà in via continuativa,
si deve annotare il documento autorizzativo)
3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata
all'armeria allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza,
all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte
in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal
prefetto.
Art. 11 (Doveri dell'assegnatario)
L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art.
6, deve:
a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi
dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio
dell'arma;
d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni
di tiro di cui agli articoli 17 e 18.
Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio
delle loro funzioni (art. 27 c. 4°). Vale a dire che quando sono in campagna
o fanno i cacciatori oppure fanno le guardie senza portare armi lunghe.
Se portassero, in quanto autorizzati dal prefetto, armi lunghe per difesa personale,
dovrebbero comunque osservare le norme venatorie, portarle scariche ove
non si può cacciare e mettere l’arma in custodia nei luoghi per cui ciò è prescritto.
Nella legge non vi è alcuna esenzione per essi mentre invece vi è
espressamente (art. 29) per gli appartenenti alla polizia locale i quali portano
senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi nei quali sono comandati a
prestare servizio ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
Invece a tutti gli altri agenti di vigilanza venatoria è vietato è vietato l'esercizio
venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Ciò comporta
un problema interpretativo per coloro, come Carabinieri e Polizia di Stato,
che sono in servizio permanente su tutto il territorio italiano. Siccome la
legge non può impedire a loro di cacciare, è necessario intendere che la limitazione
vale solo per il territorio ove ha sede l’ufficio a cui appartengano; ad
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esempio per il Carabiniere che presta servizio in una stazione, il divieto comprende
tutto il territorio della stazione, e così via.
La Cassazione ha stabilito che per chi non è in servizio permanente il divieto
opera solo per i tempi in cui il soggetto è in servizio: Il divieto di esercizio
venatorio di cui all'art. 27, quinto comma, della legge n. 157 del 1992 opera
nei confronti degli appartenenti alla Polizia Municipale - i quali, ai sensi
dell'art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al
tempo in cui sono in servizio - subordinatamente alla limitazione spaziale che
essi si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione
che siano effettivamente in servizio (nella specie la SC ha cassato la sentenza
di merito e, decidendo nel merito, ha annullato la sanzione irrogata per
violazione dell'art. 27 cit. a vigile urbano che esercitava la caccia fuori dall'orario
di servizio senza rivestire, quindi, la qualifica di agente di PG). Cass 13
aprile 2001, n. 5538.
La Cassazione purtroppo si è dimenticata che; l’art. 29 della legge sulla
caccia 157/1992, in contrasto con tutto il quadro logico-sistematico, stabilisce
che gli agenti della polizia locale possono redigere i verbali di contestazione
delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli
altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio. Di conseguenza
è impossibile che un agente della polizia locale possa essere contemporaneamente
cacciatore e accertatore.
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