Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con la sentenza n. 00287/2017 Reg. Prov. Coll. ha accolto il ricorso di un cacciatore verso il diniego della Questura di Trento per il rilascio del porto d’armi.
La questione trattata è complessa dal punto di vista giuridico essendo oggetto di diverse e non univoche sentenze sia del TAR di Trento che del Consiglio di Stato.
La peculiarità di questo precedente consiste nel fatto che, a prescindere dalla commissione dell’illecito penale contestato al ricorrente, l’organo amministrativo ergo Questura deve valutare non automaticamente il diniego dal rinnovo della licenza sul presupposto dell’esistenza di un reato ostativo, commesso molti anni prima per il quale è intervenuta riabilitazione e che sarebbe giudicato diversamente ai giorni nostri per l’esistenza di istituti quali il proscioglimento per particolare tenuità del fatto (novo art. 131 bis c.p.) e la conversione della pena detentiva in pecuniaria ex L. 689/1981.
Questo precedente apre un nuovo fronte interpretativo.
Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it