La legge n. 110/1975 penale prevede il divieto di porto di arma impropria (coltelli, archi, balestre, accette, forbici, attrezzi per arti marziali). Tali strumenti possono essere portati solo per giustificato motivo cioè per essere usati per la loro destinazione principale. Acquisto e detenzione sono permesse. Il cacciatore può portare durante l’esercizio dell’attività venatoria un coltello, mentre fuori dall’attività venatoria tale attività è punita penalmente con la violazione dell’art. 4 della Legge citata: “Porto di armi od oggetti atti ad offendere. – Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione (1). Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825-1, CEI EN 60825-1/A11, CEI EN 60825-4 (2). Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro (3). Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive (4). È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro (5). La pena è dell’arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro (6) quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all’infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l’arresto da sei a diciotto mesi e con l’ammenda da 2.0000 euro a 20.000 euro (7). La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, delle Legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso (8). (Omissis) (9).. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l’articolo 19 e il primo e secondo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle diposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.” Il cittadino ed in particolare il cacciatore non deve portare con sé strumenti atti ad offendere perché potrebbe essere condannato penalmente. Dal punto di vista della giurisprudenza si è passati, nel caso di violazione dell’art. 4 della L. 110/75 con l’attenuante della lieve entità e condanna a pena pecuniaria alle prime applicazioni dell’articolo 131 bis del codice penale per il fatto di minima offensività. Tale orientamento di alcuni Tribunali potrà portare all’assoluzione di molti cittadini che molte volte ignari, portano con sé degli strumenti da taglio senza giustificato motivo.
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