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Prelievi bancomat non autorizzati: la prova grava sulla banca

Sono davvero numerosi i casi di correntisti che subiscono prelievi “abusivi” dal proprio conto corrente, arrivando addirittura all’azzeramento dello stesso. In tal caso non bisogna scoraggiarsi perché spesso l’ordinamento giuridico garantisce e consente di poter recuperare quanto illecitamente perso.

Ciò è quanto viene ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 9721 del 26 maggio 2020. Nel caso di specie, ormai tipico, il cliente si è rivolto al proprio Istituto di credito chiedendo di essere rimborsato poiché si è visto azzerare il proprio conto corrente a seguito di molteplici prelievi da lui non autorizzati. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dal correntista, ribaltando così le sentenze dei precedenti gradi di giudizio.

La Corte ha evidenziato che in tema di responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, grava sulla stessa tanto l’onere di diligenza di impedire prelievi abusivi quanto quello di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi ma è riconducibile alla volontà del cliente. La Corte ha poi precisato che il rapporto tra banca e correntista è di natura contrattuale, stabilendo, quindi, che il cliente è responsabile e, pertanto, subisce le conseguenze della perdita solo se, per colpa grave, ha provocato o aggravato il prelievo illegittimo, ad esempio omettendo qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. Ciò in virtù di quanto disposto sia, specificatamente, dalle disposizioni del D.Lgs. 11/2010, attuativo della direttiva n.2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno, sia, generalmente, dell’art. 1176 c.c., che regola la diligenza delle parti contrattuali da interpretare con rigore a fronte della particolare diligenza tecnica richiesta agli Istituti di credito, i quali devono garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema.

I giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che la denuncia del furto del bancomat deve avvenire senza indugio, e comunque non oltre tredici mesi dalla conoscenza del fatto. La Corte, infine, ha confermato che, in caso di accertato utilizzo indebito della carta da parte di un terzo, al correntista vengono imputati euro 150 quale somma per le operazioni di prelievo effettuate prima del blocco della carta.

Clicca qui per il testo dell’ordinanza.

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