Con una recente sentenza in materia di reati tributari (nella fattispecie il reato previsto e punito dall’art. 10 ter D.lgs 74/2000 consistente nell’omesso versamento dell’Iva) la Corte di Cassazione ha aperto la possibilità di accedere all’istituto premiale della messa alla prova anche se non sia stato estinto integralmente il debito. Invero, interpretando in maniera conforme l’art. 168 bis, 2 comma, c.p. la Suprema Corte ha sottolineato come non si possa subordinare la messa alla prova al pagamento del debito verso il fisco. La Corte di Cassazione osserva che “l’indicazione contenuta nell’art. 168 bis c.p., comma 2, ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione -ove possibile-“. Sarà il giudice che dovrà verificare se il mancato risarcimento consegua o meno dalla volontà dell’interessato e nel secondo caso concedere la messa alla prova.
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