Con la sentenza n. 9337/2016 la Cassazione ha stabilito un regime molto gravoso in merito alla prova che l’insegnante deve allegare in giudizio per potersi liberare dalla responsabilità per i danni subiti dagli alunni.
In particolare, non sarà più sufficiente – ai fini della prova dell’inevitabilità dell’evento dannoso – dimostrare che l’intervento correttivo dell’insegnante non era più possibile dopo l’inizio del fatto causale terminato con il danno, ma occorrerà provare di aver adottato in via preventiva (quindi prima dell’inizio della serie causale sfociata nel danno) tutte le misure disciplinari o organizzative idonee a evitare il sorgere di una situazione di pericolo.
E la valutazione sarà tanto più severa e rigorosa alla luce delle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento all’età degli alunni e allo stato dei luoghi: se ci si trova di fronte a fanciulli in tenera età e ad una conformazione dei luoghi in cui non è possibile avere una visuale completa su tutti gli alunni, la sorveglianza dovrà essere particolarmente attenta e scrupolosa.
Nel caso in esame il richiamo fatto dagli insegnanti agli alunni durante l’ora di ricreazione “a non correre troppo” è stato ritenuto del tutto insufficiente a ritenere i primi liberati dalla responsabilità per il danno occorso ad una bambina di prima media, poiché tale esortazione doveva considerarsi del tutto generica ed, anzi, non un divieto ma implicitamente un invito a correre, seppur con moderazione, peraltro lasciato a soggetti troppo giovani per valutare la pericolosità della propria condotta.
Ad influire, poi, sulla valutazione della responsabilità dell’insegnante si è aggiunta anche la valutazione dello stato dei luoghi ed in particolare la presenza di un muretto nel cortile ove si svolgeva la ricreazione che non consentiva una visuale completa da parte sorveglianti, con conseguente dovere di maggiore supervisione o comunque con la necessità di imporre l’assoluto divieto agli alunni di correre.
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