La sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione Terza) del 29.01.2015 n. 1072 che si allega, ha ribaltato il precedente parere del 16.07.2014 sez. prima in tema di requisiti per la concessione o il diniego del porto d’armi.
Una circolare del 28.11.2014 del Ministero ha precisato un’interpretazione uniforme dell’art. 43 del TULPS recependo un parere del Consiglio di Stato – parere non vincolante – che aveva introdotto un automatismo di diniego e revoca del porto d’armi per coloro che risultavano condannati per i reati elencati nell’art. 43 del TULPS a prescindere dalla riabilitazione o estinzione del reato creando a tutti i cittadini possessori, richiedenti i titoli abilitativi del porto d’armi una situazione di diniego assoluta in molte Questure Italiane.
Si rende quindi oggi necessario un aggiornamento della circolare del Ministero dell’Interno che recepisca il nuovo orientamento del Consiglio di Stato - più vincolante del precedente parere oggetto della Circolare – e della sentenza del gennaio 2015 e degli ulteriori provvedimenti dei TAR locali (TAR Piemonte e Puglia).
La pubblica amministrazione, ergo chi concede i porti d’armi, devono nell’esercizio della loro potestà discrezionale, attenersi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza nel valutare un provvedimento negativo di diniego del titolo.
Speriamo nella fine di un diniego automatico e di maggior libertà di giudizio da parte della Pubblica Amministrazione con una maggior certezza del cittadino.
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