Consulenze

Ricetrasmittenti

Le ricetrasmittenti sono piccoli apparecchi radio in grado di conversare fra

di loro nel raggio di poche migliaia di metri, utilizzate da chi va in campagna o

montagna in compagnia o gruppo (cacciatori, alpinisti, cercatori di funghi, operai

di cantieri, ecc.) per tenersi in contatto fra di loro. Sono molto utili in caso

di incidenti, o di perdita dell’orientamento, per ritrovarsi se ci si è separati, per

coordinare certe attività. Sono quindi utili ai cacciatori di cinghiale per segnalarsi

gli avvistamenti del selvatico e reagire di conseguenza. Rappresentano un

elemento di sicurezza per segnalare la propria presenza in zona di tiro.

Essi potrebbero essere rimpiazzati dal telefono cellulare se non ci fosse il

problema dei costi della chiamata e della mancanza di copertura in alcune zone;

inoltre esso non serve per inviare comunicazioni a più persone contemporaneamente.

La normativa italiana è sempre stata molto restrittiva, più che in altri paesi

europei, assillata dal timore del disturbo delle frequenze radio ed è rimasta attaccata

ad ottuse ed inutili procedure burocratiche anche dopo che il progresso

tecnico ha consentito di produrre apparecchi del tutto sicuri.

Attualmente sono due i tipi di ricetrasmittente da prendere in considerazione:

gli apparati LPD e PMR446. La normativa di riferimento è il Codice delle Comunicazioni

Elettroniche, emanato col D.L.vo 259 del 1° agosto 2003, che recepisce

le direttive europee in materia. Ricordiamo inoltre il D.M. 13 novembre

2008 che disciplina il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze con

i suoi allegati, che sostituisce ed integra il precedente D.M. dell'8 luglio 2002 e

s.m. Il Codice ha scorporato dal DPR 156/1973 sulle telecomunicazioni la parte

relativa alle comunicazioni elettroniche e perciò le sanzioni ivi previste non

trovano applicazione nei casi regolati dal Codice.

Questi due tipi di apparati sono definiti di "libero utilizzo", nel senso che

non è necessario avere patentino da radioamatore o autorizzazione alcuna, ma

in effetti solo gli LPD sono esenti da qualsiasi formalità.

Gli apparati LPD433 o semplicemente LPD(Low Power Device) sono apparecchi

in banda UHF a modulazione di frequenza (FM) nel capo 433-435

MHz, devono essere omologati e con antenna fissa e non sostituibile, possono

utilizzare solo un certo numero di canali. La potenza non dove superare i 10

mW (milliwatt) che consente collegamenti fino a due chilometri in condizioni

ottimali. Possono essere modificati per operare fino a 500 mW, ma allora diventano

di tipo vietato. Dal 2007 non vengono più prodotti in quanto soppiantati

da quelli sulla banda SRD (Short Range Devices) intorno gli 860 MHz. Gli

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apparati LPD non richiedono né denunzie, né autorizzazione, né pagamento di

tasse.

Apparati radio di tipo PMR446 (Personal Mobile Radio) operano nel campo

dei 446 Mhz in in UHF modulazione FM e non vanno confusi i PMR, senza

il 466 (Professional Mobile Radio); alcuni sono “bibanda” e possono funzionare

anche sulla banda LPD. La portata è di 5 km in condizioni normali; anche di

100 km in montagna quando non vi sono ostacoli frammezzo. Per il basso costo

delle apparecchiature e le ridottissime dimensioni rispetto agli apparati tradizionali

(una coppia di radio a basso costo si attesta intorno ai 15 euro e stanno

comodamente nel taschino della camicia) ha indotto molti enti pubblici, governativi

e privati al loro utilizzo (Anas, vigili del fuoco, polizie locali, ecc.)

per le comunicazioni a breve distanza.

Per l'utilizzo di questi apparati PMR da parte di privati, è previsto l'invio di

una dichiarazione di utilizzo al locale ispettorato territoriale del Ministero delle

Comunicazioni (trovate gli indirizzi sul sito del Ministero della Sviluppo economico,

dipartimento delle Comunicazioni) ed un canone annuale di 12 euro

indipendentemente dal numero degli apparati in possesso, ed è vietato l'uso o il

prestito degli apparati a terzi anche se parenti o conviventi. Si consideri

l’assurdità burocratica di questo divieto di prestito per apparecchi i quali, per

natura di cosa si possono utilizzare solo in coppia con un’altro!

Una nuova normativa originariamente prevista per il 31 gennaio 2007 prevede

il pagamento virtuale del bollo da parte del venditore-negoziante pari a 3

euro all'atto della vendita di una coppia di radio, la sola dichiarazione con la fotocopia

dello scontrino di acquisto da parte del privato (quindi nessun canone)

e, nel caso di smarrimento dello scontrino, il versamento di 3 euro per coppia

di radio da parte del richiedente/dichiarante. Al marzo 2011 tale provvedimento

non risulta ancora entrato vigore.

È vietato anche l'uso dello scramble (dispositivo che consente di criptare il

segnale in trasmissione in modo che possa essere ascoltato solo da chi ha lo

scramble impostato sullo stesso codice).

Chi vuole utilizzare apparecchi radio portatili di tipo PMR446 è soggetto a

due obblighi:

1) Versare il contributo annuale di 12 euro (importo fisso, indipendente dal

numero degli apparati posseduti) ai sensi dell'art. 37 dell'Allegato 25 del Codice

delle Comunicazioni. va effettuato a mezzo bollettino di conto corrente Postale

intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione della propria regione

indicando nella causale del bollettino la dicitura: "Contributo attività PMR 446

- capo XXVI capitolo 2569/06" seguita dall'indicazione dell'anno cui si fa riferimento.

Il pagamento, a meno di disdetta della dichiarazione di utilizzo, va effettuato

entro il 31 gennaio di ogni anno e copia del pagamento (e della dichiarazione

di utilizzo stessa con ricevuta A.R. della raccomandata al Ministero)

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deve essere sempre portata al seguito ed esibita in caso di controllo (non vi è

però alcuna sanzione per l’omissione). Il fatto che la dichiarazione di utilizzo è

personale (ovvero è riferita alla persona e non agli apparati) significa che se

due persone, anche parenti o conviventi, vogliono comunicare fra loro dovrebbero

averla presentata entrambi e pagare entrambi 12 euro l'anno (considerato

che spesso le radio vengono vendute a coppie, si intuisce quanta confusione legislativa

ci sia in materia). Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio

dell'anno per il quale ha valore, è ammesso il pagamento sino al 30 giugno con

una maggiorazione dello 0,5 % per ogni mese o frazione di mese di ritardo (ad

esempio entro marzo sono euro 12,0 + 2 volte lo 0,5% di 12,0 euro = 12,12 euro).

Si può interpretare che se, ad esempio, si possiedono 2 radio e si paga il

contributo per esse, se se ne acquistano altre due, occorra presentare dichiarazione

di utilizzo per queste ultime (successiva alla precedente) ma il pagamento,

già effettuato per l'anno in questione per le prime due, va considerato valido

anche per esse. Allo stesso modo però se un apparecchio deve essere utilizzato

da più persone diverse ognuna deve effettuare il versamento e la dichiarazione

di utilizzo. Questo perché la dichiarazione ed il versamento di 12 euro sono riferiti

alla persona e non agli apparecchi (giustamente non è necessario indicare

nel bollettino la matricola della radio per cui viene pagata), essendo appunto

una dichiarazione di utilizzo e non di possesso.

2) Compilare e spedire a mezzo raccomandata A.R. la "Dichiarazione di

utilizzo" all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni della regione

in cui si opera, usando un modulo apposito che si trova in Internet. Vanno

allegati l'attestazione del bollettino del versamento, o fotocopia leggibile e

fotocopia leggibile di documento di identità.

Ricetrasmittenti e caccia

Le ricetrasmittenti non sono mezzi di caccia (Cass., III, 19/05/1999 n.

1920) e quindi non si commettete alcun reato venatorio portandole.

Alcune leggi regionali vietano l’uso di esse per certe cacce; non è chiaro se

lo abbiano disposto pensando che esse fossero proibite dalla legge quadro oppure

per motivo locali particolari. Se non è prevista una sanzione vuol dire che

il loro uso è divenuto consentito dopo che è stata chiarita la nozione di mezzo

di caccia; se la legge regionale ha previsto una sanzione amministrativa, questa

rimane valida.

Alcune province o regioni prevedono l’obbligo di comunicare preventivamente

il fatto che si useranno ricetrasmittenti nel caccia in battuta e prevedono

che possano essere portati solo per ragioni di sicurezza. È pura smania di burocrazia.

Avessero detto “per chiedere soccorso” avrebbe avuto un senso; ma anche

il fatto di controllare dove sono gli altri cacciatori avviene per ragioni di

sicurezza; quindi si può usare sempre!

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Sanzioni

Le sanzioni applicabili alle violazioni delle regole sopra esposte sono misteriose

perché il Codice delle Comunicazioni è assolutamente oscuro e contraddittorio.

È ben difficile fare una legge che si adatti alle televisioni, ai cavi sottomarini

e ai telecomandi senza filo! Non ho trovato decisioni sull’argomento. Alcuni

scrivono che si dovrebbe applicare l’art. 102 comma 2, ma questo riguarda

le reti di comunicazione, che sono una cosa diversa dagli apparecchi LPD. Potrebbe

applicarsi il comma 5° secondo cui l’ effettuazione di servizi di comunicazione

elettronica ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni

generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

250,00 a 2.500,00 euro, ma l’art. 1 lett. p) stabilisce che apparecchi di libero

uso, come sono classificati gli LDP e i PRM sono dispositivi per cui non vi è

necessità di autorizzazione generale! Ed infatti poi l’art. 105 dichiara di libero

uso gli apparecchi CB, assoggettati allo stesso regime dei PRM e la semplice

lettura dell’art. 107 sulla autorizzazione generale lascia comprendere che essa

non si attaglia agli apparati che ci interessano.

Se si applica il comma 5°, trova applicazione anche il successivo comma 6°

che regola il mancato pagamento del contributo: I trasgressori che per effetto

della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento

di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al

contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo

previsto per un anno.

L’8° comma reca poi una disposizione molto speciale: L’accertamento delle

violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo spetta al

Ministero.

Quindi una cosa è chiara: l’art. 13 della Legge 689/1981 stabilisce chiaramente

che cosa si intende per accertamento di una violazione amministrative e chi sono

i soggetti che possono procedervi; l’art. 105 del Codice delle Comunicazione

riserva l’applicazione delle sanzioni ivi previste al Ministero e quindi si deve

concludere che l’accertamento è riservato esclusivamente al Ministero tramite

i suoi funzionari dell’Escopost/Escoradio/Polizia Postale. Il D.M. 14 ottobre

1971, norme di applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo

1968, n. 325 ha per l’appunto all’art. 4 rideterminato le competenze delle direzioni

compartimentali di cui dell'art.12 della legge 12 marzo 1968, n.325 stabilendo

che ne fanno parte escopost - escoradio - nuclei di polizia postale. Gli

Ispettori muniti di credenziali, rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria

per effetto del D.M. 14 agosto 1943.

Si badi che comunque le guardie giurate non sono mai legittimate ad eseguire

controlli sulla conformità degli apparati radio alle norme del Codice delle

comunicazioni, ma al massimo, se ne è vietato l’uso da norme regionali, possono

constatare che un cacciatore ha un apparato radiotrasmittente. Se si appli221

ca la norma appena vista sulla competenza esclusiva dell’Escopost, neppure

coloro che sono agenti di PG con competenza generale per ogni tipo di reato

possono effettuare tali controlli. Chi ha competenza di PG parziale non è mai

agente di PG per reati al di fuori della sua competenza.

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Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

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Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

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Studio legale in Trentino specialista in materia di caccia e armi, ampia esperienza in Diritto Civile, Diritto Penale, Diritti di Famiglia, Risarcimento Danni, Protezione dei soggetti deboli.

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