In corretti termini venatori i richiami sono solo gli uccelli usati per attirare i
loro consimili mediante il canto.
Nel linguaggio corrente si intende per richiamo ogni allettamento che serva
ad attirare un selvatico: suoni prodotti con la bocca, strumenti, richiami meccanici,
canti registrati oppure la civetta (finta, poiché quella viva non è detenibile)
che richiama allodole solo con la sua presenza, specchietti per le allodole,
stampi per le anitre, ecc.
Richiami vivi
Si veda la voce →Uso di selvatici vivi per usi diversi dall’abbattimento
per tutto ciò che concerne la detenzione di selvatici vivi.
Come richiami vivi possono essere detenuti:
- uccelli selvatici appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello,
tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio (art. 4 c.4);
- uccelli provenienti da allevamento.
L’uso dei richiami è regolato in parte dalla LC e per il resto dalle leggi regionali
(art. 5).
La legge statale si limita stabilire che ogni cacciatore può detenere di un
numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo
di quaranta unità se caccia da appostamento fisso, di dieci unità se caccia da
appostamento temporaneo.
Ogni uccello da richiamo deve essere identificabile mediante anello inamovibile,
numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura
in materia (art. 5 c. 7).
La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione
all'ente competente del richiamo morto da sostituire (art. 5 c. 8).
Per l’art. 5 c. è vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami
vivi per l'attività venatoria. Ciò in quando la cattura e la cessione è riservata
agli impianti autorizzati dalla provincia.
Per l’art. 21 è vietato:
lett. p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
lett. q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli
acquatici;
lett. r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati
per le ali;
I richiami vivi autorizzati non possono essere sequestrati (art. 28 c. 2 in relazione
ad art. 30 lett. h).
La direttiva UE nr. 20336 del 28/01/1997 impone le seguenti misure delle
gabbie per richiami vivi:
223
- per i turdidi (bottaccio, sassello, merlo, cesena e storno): cm.30,5 x 25 x
h.25
- per allodole: cm. 22,5 x 17 x h.21.
Eventuali recinti, voliere o gabbie, debbono avere misure adeguate alle dimensioni
dell'animale e alle esigenze delle specie e tali da non consentire la
fuoriuscita degli animali allevati e/o l'ingresso di animali estranei.
In questa materia occorre sempre fare riferimento anche alle normative regionali.
Richiami di altro tipo
La legge (art. 21 lett. r) vieta esclusivamente la caccia con richiami acustici
a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono. Sono richiami acustici meccanici tutti quegli apparecchi
che con funzionamento a manovella, ad orologeria, con motore elettrico,
con impiego dell’elettronica, emettono suoni idonei ad attirare uccelli. Non è a
funzionamento meccanico quello azionato direttamente dal fiato o dalla mano
(fischietto, pompetta per aria, sfregamento di legni e simili). Quelli vietati rientrano
fra i mezzi di caccia vietati, ma possono essere usati per altri scopi.
Reati
Art. 30 lett. h LC, detenzione di animali non cacciabili, usare a fini di richiamo
uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali (art. 21 c.1 lett.
r); ammenda fino ad euro 1549.
Art. 31 lett. h, impiego di richiami non autorizzati, ovvero in violazione
delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; sanzione
amministrativa da euro 154 a euro 929; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1549.
Si veda la voce →Maltrattamento di animali in relazione a particolari fattispecie.
Giurisprudenza
• In materia di caccia la utilizzabilità dei richiami vivi è tassativamente limitata
ad alcune specie, nelle quali non sono compresi i fringuelli; così che la
caccia con l'uso di fringuelli quali richiami vivi equivale a caccia con mezzi
vietati. Ciò in quanto la peppola ed il fringuello sono state escluse dall'elenco
delle specie cacciabili dall'art. 2 D.P.C.M. 22 novembre 1995, pertanto anche
la cattura a fini di richiamo è vietata dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992 n.
157. *Cass., 1° aprile 1998, n. 1151
Soluzione sbagliata, poi corretta dalla massima che segue.
• In tema di reati venatori, non rientra nella ipotesi della caccia con mezzi
vietati l'esercizio della caccia con uso di richiami vivi al di fuori dei casi consentiti
(art. 21 lett. p), ma soltanto l'esercizio di caccia con l'ausilio dei richiami
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vietati, elencati nell'art. 21, comma 1 lett. r), stessa legge; né l'uso di richiami
vivi può rientrare nel concetto di esercizio della caccia con mezzi vietati, anch'esso
sanzionato dalla predetta norma incriminatrice, stante la riferibilità del
termine "mezzo" all'uso di strumenti materiali per la caccia, secondo la nozione
fornita dall'art. 13 della medesima legge. *Cass., 6 ottobre 2000, n. 3089.
• La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui
all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo,
lett. h), solo ed esclusivamente allorquando costituisca atto diretto all'abbattimento
della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato
la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso
di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina). *Cass., 27
giugno 2008, n. 35418.
• In tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto
ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione
del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami.
Infatti il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice
che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione. Né si può invocare
una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca.
*Cass., 2 luglio 1999, n. 10558.
Decisione assurda e che si inventa letteralmente la legge: non esiste nessun
divieto assoluto e i richiami possono essere usati per scopi leciti (studio, osservazione,
ecc.).
• L'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in
quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le
norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito
penale la diversa condotta dell'esercizio della caccia con l'ausilio di richiami
vietati. *Cass., 4 febbraio 2009, n. 11581.
• La cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire uccelli utilizzati
come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento, è consentita dalla
legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e 4°, nonché, per la Regione Lombardia,
dalla legge regionale n. 26/1993, artt. 7 e 26, ai fini della loro cessione gratuita
ai cacciatori che esercitano attività venatoria da appostamento. In materia assume,
peraltro, importanza fondamentale il diritto comunitario ed in particolare
la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici.
La direttiva vieta, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli
selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva medesima.
La legislazione statale e regionale in materia di cattura di richiami vivi
per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle prescrizioni comunitarie
ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art. 9. *TAR LOMBARDIA 3
marzo 2010, n. 533,
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