Sentenze

Rifiuto dell'alcooltest e incidente stradale: non si applica la revoca della patente (Cass. S.U. 29 ottobre 2015, n. 46624).

Con la decisione in esame le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno posto la parola fine al contrasto giurisprudenziale esistente circa l’applicabilità dell’aggravante della provocazione dell’incidente anche nel caso di condotta di rifiuto di sottoporsi all’alcooltest, punita, ai sensi dell’art. 186 c. 7 C.d.S. con le medesime pene previste per la condotta di guida sotto l’influenza di alcool di cui all’art. 186 c. 2 lett. c) C.d.S. La Quarta sezione penale, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 15757 del 15.04.2015, infatti, ha sottolineato che una parte della giurisprudenza di legittimità sostiene la configurabilità della citata aggravante valorizzando il rinvio che il comma 7 effettua al comma 2 lett. c), che a sua volta è richiamato dal comma 2-bis dell’art. 186 (cfr. sez. 4 n. 43845 del 26.09.2014, sez. 4 n. 9318 del 14.11.2013). Dall’altro lato, v’è l’orientamento opposto (e coevo) che esclude l’applicabilità dell’aggravante all’ipotesi del mero rifiuto, non essendovi un richiamo espresso dell’ipotesi aggravata nella previsione del comma 7 dell’art. 186 (cfr. sez. 4 n. 22687 del 09.05.2014, sez. 4 n. 51731 del 10.07.2014). Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto denunziando innanzitutto la poca chiarezza del testo legislativo – oggetto di svariate modifiche nel corso degli anni (d.l. 3 agosto 2007 n. 117, d.l. 23 maggio 2008 n. 92 ed infine la L. 29 luglio 2010 n. 120) – che ha creato un quadro di oscurità interpretativa e conseguente incertezza nella prassi applicativa. Ciò detto, il Supremo Consesso ha sposato la soluzione interpretativa che esclude l’aggravante dell’incidente nel caso di rifiuto dell’alcooltest proprio perché emerge una diversità ontologica tra il concetto di “conducente in stato di ebbrezza” che costituisce elemento costitutivo dell’aggravante e quello di “conducente che rifiuti di sottoporsi all’accertamento”, che presuppone la mancanza di accertamento dello stato di ebbrezza, perfezionandosi il reato, di natura istantanea, con il mero rifiuto di sottoporsi all’accertamento di tale stato. Diversità ontologica confermata, peraltro, dalla giurisprudenza unanime laddove si è affermata l’autonomia delle due fattispecie incriminatrici con conseguente possibilità di configurare l’eventuale concorso materiale tra le stesse (cfr. da ultimo sez. 4 n. 13851 del 12.11.2014), essendo ben distinte le rationes sottese ai due precetti penali: da una parte, non permettere che soggetti sotto l’influenza di alcool di mettano alla guida, dall’altra, impedire di frapporre ostacoli all’attività di controllo per la sicurezza stradale. La pronuncia in questione merita particolare attenzione poiché conferisce la possibilità a chi rifiuti l’alcooltest anche in presenza di incidente stradale di accedere alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità di cui al comma 9 bis dell’art. 186 C.d.S., all’esito positivo dei quali verrà dichiarata l’estinzione del reato, la riduzione a metà del periodo di sospensione della patente e disposta la revoca della confisca con restituzione del veicolo eventualmente sequestrato. La novità più importante consiste nel fatto che in caso di rifiuto non viene revocata la patente.

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Edoardo Mori
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