Le armi possono uscire dal luogo in cui sono custodite e sue adiacenze (Art.
699 C.P.) solo in mano di persona munita di licenza di trasporto o di porto
d'armi. Adiacenze di una abitazione sono i luoghi esterni direttamente collegati
ad essa e di uso esclusivo del proprietario (aia, cortile, orto, giardino, atrio, garage,
stalle, ecc.) poiché ad essi è logico estendere le esigenze di difesa abitativa.
Per ottenere una di queste licenze bisogna non aver commesso reati gravi
ed aver fatto il militare oppure avere il certificato di idoneità al maneggio delle
armi, dato dal TSN. Il certificato è generico e non ha importanza se sia stato
conseguito con armi lunghe o corte. Inoltre occorre produrre il →certificato di
116
idoneità psicofisica rilasciato dalla ASL o da medico militare o della polizia.
Alcune persone, salvo gli obiettori, possono portare armi senza licenza: prefetti,
ufficiali di PS, magistrati ordinari, giudici di pace, magistrati onorari ed
amministrativi, dirigenti di carceri. Altri, appartenenti a corpi militari o dipendenti
da enti pubblici, portano le armi senza licenza durante il servizio e secondo
i propri regolamenti. Gli ufficiali delle FF.AA. in servizio permanente attivo
(Art. 75 Reg. T.U.) hanno diritto alla licenza di porto d'armi gratuita (alcuni uffici
contestano la gratuità). Altre categorie possono ottenere licenza gratuita se
esposti a particolare rischio (Art. 7 L. 36/1990 e DM 371/1994).
Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it