Chi rinviene (Art. 20 L. 110/1975, artt. 679 e 697 C.P) armi o loro parti nascoste
da lungo tempo, di cui si ignora chi fosse il detentore, deve denunziare il
rinvenimento all'autorità di PS che può prendere in custodia le armi o affidarle
a chi le ha rinvenute. Questi è il proprietario delle armi rinvenute secondo le
norme del Cod. Civile e ha diritto di averle in restituzione se le armi non risultano
essere corpo di reato. Perciò l'autorità di P.S. ha due possibilità: o individua
dei reati a carico di qualcuno ed allora sequestra le armi e le invia all'autorità
giudiziaria che poi provvederà sulla loro destinazione, oppure, fatte le indagini,
le restituisce al rinvenitore che potrà disporne a suo piacimento. Non
può trattenerle per la demolizione se non con il consenso del rinvenitore che
rinunzia ad esse. Armi sicuramente abbandonate da lungo tempo non sono oggetto
di alcun reato perché non vi è la prova che nel momento in cui furono nascoste
esse fossero detenute illegalmente. Per armi recenti è invece certo che
qualche reato vi è (ad es. omessa denunzia di smarrimento!).
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