Cap o V
Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria
Art. 302. Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP,
risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi
è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto
dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel
territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi
e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia
posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla
persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore
al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i
danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore
all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso
di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché
per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500. La
percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale
di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi
a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi
di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza
del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di
un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni
e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui
al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità
venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma
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del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al
premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di
assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite
massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati
della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente
predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Art. 304. Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione,
ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a)
e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero
dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia
per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo
pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione
coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di
assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).
Nota: Si veda anche il Decreto 28 aprile 2008, n. 98 del Ministero dello Sviluppo
Economico, contiene il Regolamento recante condizioni e modalità di
amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per
le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,
nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (GU n. 129 del 4-6-2008.)
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