Consulenze

Risarcimento assicurazione caccia

Cap o V

Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria

Art. 302. Ambito di intervento

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP,

risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi

è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;

b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto

dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;

c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel

territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi

e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia

posta successivamente.

2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla

persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore

al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i

danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore

all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso

di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché

per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500. La

percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale

di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi

a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali.

3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi

di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 303. Fondo di garanzia per le vittime della caccia

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza

del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di

un apposito comitato.

2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni

e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di

garanzia per le vittime della caccia, nonché la composizione del comitato di cui

al comma 1.

3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità

venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma

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del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al

premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di

assicurazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite

massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati

della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente

predisposto dal comitato di gestione del fondo.

Art. 304. Diritto di regresso e di surroga

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione,

ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a)

e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero

dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia

per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo

pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione

coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di

assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).

Nota: Si veda anche il Decreto 28 aprile 2008, n. 98 del Ministero dello Sviluppo

Economico, contiene il Regolamento recante condizioni e modalità di

amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per

le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,

nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303

del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (GU n. 129 del 4-6-2008.)

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