Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle. Un’arma
priva di matricola o numero di catalogo o marchio del produttore, nei casi prescritti,
è arma clandestina.
La matricola (Art. 11 L. 110/1975) deve comparire su tutte le armi comuni,
anche quelle ad aria compressa, solo se prodotte dopo il 1920. Se la matricola
non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l'arma è anteriore al
1920. Può essere apposta, per una sola volta, su qualsiasi parte in metallo
dell'arma; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola.
Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un
numero; sono tali le canne ulteriori di un'arma, rispetto a quella di base. Non è
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vietato scrivere numeri su di un'arma al fine di individuarla.
Il marchio o sigla (nome o simbolo) (Art. 11 L. 110/1975, L. 146/2006)
che individua il produttore od importatore e il numero di catalogo, che devono
essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979.
Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo
non è un segno distintivo (Art. 13 L. 110/1975) la cui mancanza rende clandestina
l'arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente
prive, così come le armi ex militari (contro la Cass., ma ha preso un abbaglio).
Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate.
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