Consulenze

Segni distintivi armi- matricola e marchio

Le armi devono recare dei marchi che consentono di identificarle. Un’arma

priva di matricola o numero di catalogo o marchio del produttore, nei casi prescritti,

è arma clandestina.

La matricola (Art. 11 L. 110/1975) deve comparire su tutte le armi comuni,

anche quelle ad aria compressa, solo se prodotte dopo il 1920. Se la matricola

non è abrasa, la sua mancanza è la prova migliore che l'arma è anteriore al

1920. Può essere apposta, per una sola volta, su qualsiasi parte in metallo

dell'arma; la canna, anche se mobile, non deve necessariamente recare la matricola.

Solo le canne intercambiabili prodotte dopo il 1920 debbono recare un

numero; sono tali le canne ulteriori di un'arma, rispetto a quella di base. Non è

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vietato scrivere numeri su di un'arma al fine di individuarla.

Il marchio o sigla (nome o simbolo) (Art. 11 L. 110/1975, L. 146/2006)

che individua il produttore od importatore e il numero di catalogo, che devono

essere apposti solo sulle armi poste in commercio dopo il 1° ottobre 1979.

Le armi poi, ma non tutte, recano il marchio del Banco di Prova; questo

non è un segno distintivo (Art. 13 L. 110/1975) la cui mancanza rende clandestina

l'arma; un tempo armi importate per uso privato ne erano legittimamente

prive, così come le armi ex militari (contro la Cass., ma ha preso un abbaglio).

Le armi prive di uno segno distintivo, se prescritto, non possono essere regolarizzate.

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Consulenze in materia di Diritto e Procedura Civile e Penale

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Edoardo Mori
Con la collaborazione dell'avv. Andrea Antolini

Libro sul diritto della caccia, le leggi, la giurisprudenza commentata
Appunti di diritto delle armi e di balistica venatoria

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