Se il Giudice non concede un rinvio dell’udienza camerale richiesto - nelle forme e nei termini previsti dalla legge - da un avvocato che ha aderito alla astensione dalle attività giudiziarie proclamata dagli organismi di categoria la sentenza è da considerarsi nulla.
E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza 35102/2019 a seguito di ricorso effettuato dal difensore di un condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria, pronunciata dalla Corte di appello di Napoli.
Invero, l’avvocato nel ricorso ha lamentato la violazione dell’art. 420 ter, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c), nonché dell’art. 97 c.p.p.: la sentenza va reputata nulla per la mancata assistenza dell’imputato. Nel caso di specie, il difensore dell’imputato aveva depositato in Cancelleria il 12 maggio la dichiarazione di adesione all’astensione dalle attività giudiziarie proclamata per le udienze dal 22 al 25 maggio. Tuttavia, il Collegio giudicante aveva tenuto l’udienza e aveva addirittura pronunciato sentenza.
Per la Cassazione, che ha accolto appunto il ricorso, “in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione delle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi di categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato”.
Per il testo della sentenza Clicca qui.
Studio legale Antolini - Viale Dante, 19 - 38079 Tione di Trento (TN) - P.IVA 02318630221 - Privacy - Cookies
T +39 0465 321141 - F +39 0465 329910
info@studiolegaleantolini.it