Gli addetti alla vigilanza venatoria che siano agenti o ufficiali di polizia
giudiziaria possono sempre sequestrare cose che servono ai fini probatori o che
sono servite a commettere il reato o che sono il provento del reato; sono sempre
sequestrabili le cose che sono soggette a confisca.
La LC prevede che quando viene accertata una delle contravvenzioni elencate
all’art. 30, vengano sequestrate le armi, la fauna selvatica ed i mezzi di
caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.
Il verbale di sequestro deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica
entro 48 ore e questi lo deve convalidare entro le successive 48 ore, Se non
si rispettano i termini o se il sequestro non viene convalidato, le cose sequestrate
devono essere restituite (in teoria anche un chilo di droga; ma nessuno si
presenta a ritirarlo!). Contro il provvedimento di sequestro può essere fatto ricorso
al tribunale del riesame.
La confisca è regolata, come misura di sicurezza patrimoniale, nell’art. 240
CP. In via generale esso stabilisce che con la sentenza di condanna il giudice
può (confisca facoltativa) ordinare la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.
Prevede poi un’ipotesi di confisca obbligatoria delle cose la fabbricazione,
l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituiscono reato,
anche se non è stata pronunziata sentenza di condanna, salvo l’unica ipotesi
che la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione, il porto, la
detenzione della cosa siano astrattamente possibili dietro la prescritta autorizzazione
amministrativa.
Detto più semplicemente, l’art. 240 CP prevede la confisca obbligatoria di
un fucile da caccia detenuto illegalmente, salvo che esso provenga da persona
che lo poteva legalmente detenere e che, ovviamente, non avesse commesso a
sua volta dei reati in materia di armi (si pensi al caso dell’arma rubata e che va
restituita al legittimo proprietario o dell’arma data in comodato e non denunziata
dal detentore). La confisca rimane obbligatoria anche se il reato si è estinto
per amnistia, oblazione, prescrizione, morte del reo.
L’art. 4 L. 110/1975 ha introdotto la confisca obbligatoria, ma per il solo
caso di condanna, delle armi proprie od improprie usate per commettere i reati
in esso contemplati.
A togliere ogni residuo dubbio in materia di confisca di armi, se pur dubbio
vi era, è intervenuto l’art. 6 della legge 22 maggio 1975 n.152 il quale recita: Il
disposto del primo capoverso dell’art. 240 del CP si applica a tutti i reati con237
cernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli
esplosivi. E il primo capoverso dell’art. 240 CP è quello che regola la confisca
obbligatoria.
Le massime della Cassazione sono costanti nell’applicazione rigida di questi
principi.
Si noti come l’obbligo di confisca riguardi anche le armi improprie.
Un’ipotesi speciale e grave di confisca è quella conseguente ai reati aventi
per oggetto armi o canne clandestine: La condanna comporta la revoca delle
autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca obbligatoria di tutte le
armi; stando alla lettera della legge, anche di quelle legalmente detenute! (art.
23 comma 5, L. 110/1975). Questa disposizione pare di dubbia costituzionalità
perché introduce una sanzione assolutamente indeterminata e che potrebbe rivelarsi
spropositata. Si pensi al caso di chi ha una collezione di armi antiche
del valore di centinaia di milioni e se la vede confiscare solo perché su di una
canna in suo possesso non è stato rinvenuto il prescritto numero (cosa che può
capitare, in buona fede, anche a persona attenta)
La Cassazione inoltre, nel caso di collezione di armi senza licenza, ha ritenuto
confiscabili tutte le armi e non solo quelle in soprannumero. È chiaro però
che la massima ha esaminato un caso particolare, prima di certe modifiche
all’art. 10 L. 110/1975 e che ora va rivista. Se un soggetto detiene quattro pistole
senza licenza di collezione (vale a dire, una più delle tre consentite) è indubbio
che il reato investe tutte e quattro le pistole che andranno tutte confiscate
(del resto quale delle quattro confiscare altrimenti?); il reato però non investe
affatto la detenzione dei fucili da caccia che egli eventualmente detenga oppure
di armi sportive in numero inferiore a sei; si può quindi affermare che la logica
della norma è che la confisca va limitata a quelle categoria di armi rispetto a
cui si è verificata la detenzione in soprannumero (se il soggetto ha 8 armi sportive,
verranno confiscate tutte le armi sportive, se ha 4 pistole, verranno confiscate
tutte le pistole).
La confisca è indipendente dall’eventuale sequestro che l’abbia preceduta e
può essere disposta anche se non vi è stato sequestro; se però nel frattempo
l’oggetto non è più in possesso del reo, la confisca diviene ineseguibile.
I provvedimenti di confisca vengono impugnati in modo diverso a seconda
della loro natura (appello, ricorso in cassazione, incidente di esecuzione).
In relazione ai reati venatori l’art. 28 c. 2 LC stabilisce: Nei casi previsti
dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria
procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di
caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna
per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c),
d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
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Le ipotesi di confisca obbligatoria, cui all’art. 30, richiamate sono: caccia in
periodo di divieto generale, abbattere, catturare o detenere mammiferi o uccelli
compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, nonché di orso, stambecco, camoscio
d'Abruzzo, muflone sardo, caccia in parchi naturali e luoghi simili, uccellagione.
Nelle altre ipotesi la confisca è facoltativa e perciò non si applica se non è
pronunziata sentenza di condanna. È facoltativo anche il sequestro dei mezzi di
caccia proibiti se essi non sono serviti ad abbattere, catturare o detenere selvatici.
I richiami vivi non autorizzati vengono obbligatoriamente confiscati (art. 28
LC).
Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, la PG la consegna
all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il
quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero,
qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere
alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo
ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti
liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso
di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata
a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti
successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste,
l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione
(art. 28 c. 3 LC).
La confisca a seguito di violazione amministrativa è regolata dal’art. 20 L.
689/1891 comma 4, per la quale È sempre disposta la confisca amministrativa
delle cose la cui fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione, o l’alienazione
delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento. Però la LC, come visto sopra, ha derogato
a questa disposizione stabilendo essa stessa i casi in cui la confisca è obbligatoria.
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