Nel nostro millennio la tecnologia è perfettamente integrata nella vita quotidiana. Accade sovente che le prove che intendiamo far conoscere al giudice per tutelare i nostri diritti provengano proprio da dispositivi quali smartphone e tablet. Chi di noi non ha mai registrato un evento, una conversazione al fine di procurarsi una prova, una dimostrazione di quanto accaduto?
E allora ecco che entrano nel processo civile prove di formati nuovi ed eccezionali rispetto ai tradizionali documenti. Ma è possibile tutto ciò? Vediamo come.
Due sono i punti fondamentali che occorre affrontare:
1. Il valore probatorio di questi file audio
2. Le concrete modalità di deposito.
Per quanto concerne il primo punto, la norma fondamentale è quella contenuta nell’art. 2712 c.c. che dispone le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Distinguendo tra intercettazioni (non ammesse) e registrazioni audio, la Suprema Corte ha affermato nel 2015 il seguente principio: la registrazione della conversazione effettuata da uno degli interlocutori all’insaputa dell’altro non è classificabile come intercettazione, ma rappresenta una modalità di documentazione dei contenuti della conversazione, già nella disponibilità di chi effettua la “documentazione” e potenzialmente riversabili nel processo attraverso la testimonianza” (Cass. pen., sez. II, n. 19158).
Possiamo quindi con certezza affermare la equivalenza della registrazione audio ad una classica prova precostituita quale ad esempio un documento. Se la parte contro cui viene prodotta una registrazione ritiene di doverla contestare può farlo con l’istituto del disconoscimento e quindi dovrà farlo durante la prima udienza successiva al deposito. In ogni caso, va rammentato che nel caso di disconoscimento le registrazioni possono assumere valore di argomenti di prova per fondare il convincimento del giudice.
Il secondo argomento riguarda le modalità di acquisizione nel processo civile, soprattutto alla luce della riforma relativa al Processo Civile Telematico. Il provvedimento DGSIA che stabilisce le specifiche tecniche dispone che nel fascicolo telematico sono ammessi i seguenti formati: .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.
Appare chiaro quindi come non sia possibile depositare file audio o video: occorrerà pertanto depositare materialmente in cancelleria i file non depositabili sulla piattaforma telematica negli adeguati supporti come cd, dvd o chiavette usb.
Visto quindi che la piattaforma del processo civile telematico non permette il deposito di file audio, è naturale come l’alternativa debba essere il deposito materiale in Tribunale.
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