Le tasse regionali venatorie sono regolate con legge regionale nel rispetto
delle normativa fiscale statale; esse sono:
- licenza di appostamento fisso di caccia
- concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie
- concessione di costituzione di centri privati di produzione selvaggina
- abilitazione all'esercizio venatorio (il termine abilitazione è una svista del
legislatore; la tassa si paga per esercitare la caccia, non per l’esame di abilitazione!).
Le licenze possono essere annuali o pluriennali; per quelle pluriennali è necessario
il pagamento dell’importo della tassa ogni anno.
Salvo diversa disposizione le licenze hanno durata di un anno di calendario
e quindi il rinnovo va pagato entro il 31 gennaio di ogni anno. Solo la tassa regionale
che devono pagare i cacciatori segue lo stesso destino della tassa di
concessione governativa e ha durata di un anno solare, dalla data di rilascio
della licenza di porto di fucile al giorno che precede la stessa data nell’anno
successivo.
La tassa è dovuta solo se si intende esercitare la caccia in Italia durante
l'anno solare interessato. Non è dovuto se si intende cacciare solo all’estero o
solo nelle aziende agro-venatorie.
.Di recente agenti accertatori poco preparati o animati da spirito persecutorio,
si sono messi a cavillare sul momento in cui è dovuto il pagamento della
tassa. È un problema che non esiste perché l’unica cosa che conta è se al momento
in cui il cacciatore caccia (oppure risulta che abbia cacciato in base al
tesserino), abbia o meno pagato la tassa. Quando l’ha pagata è cosa del tutto
irrilevante. Come spiegato a proposito della tassa governativa, chi rinnova la
licenza ogni anno può pagare le tasse di concessione quando vuole. Chi invece
salta almeno un anno deve ricordarsi che quando paga, riattiva la sua licenza
solo dalla data del pagamento fino alla data della sua scadenza naturale; se paga
(ad es.) una settimana prima della scadenza, deve indicare chiaramente se
paga per cacciare solo per quella settimana oppure per l’intero anno naturale
che inizierà una settimana dopo.
Chi vuole evitare sciocche contestazioni farà bene, nei casi indicati, ad effettuare
il versamento nella stessa data in cui la licenza è stata originariamente
rilasciata.
Sanzioni
La legge fiscale prevede una sanzione amministrativa di tipo fiscale per chi
esercita una attività senza aver pagato la prescritta tassa di concessione (eserci281
zio caccia, appostamento fisso di caccia, costituzione di aziende faunisticovenatorie,
ecc.).
Tale sanzione amministrativa va dal 100 al 200% della tassa medesima e
con un minimo pari a 103,29 euro.
Questa si applica in aggiunta alle sanzioni previste dalla legge venatoria
(art. 31 c. 4 LC). L’art. 31 LC lett. c punisce l’omesso pagamento delle tasse
con la sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549.
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