La LC regola la tassidermia e l’imbalsamazione agli artt. 6, 21 e 30.
La tassidermia tratta della conservazione della pelle di un selvatico che,
dopo essere stata opportunamente trattata, viene rimontata su un modello precostituito
al fine di dare un aspetto vivo al selvatico stesso. Si distingue dalla
imbalsamazione perché questa è rivolta a conservare l’intera spoglia dell’uomo
o dell’animale (salvo alcuni visceri) mediante trattamenti conservanti o pietrificanti.
Con la tassidermia si ottiene un reperto del tutto simile all’originale vivo;
con l’imbalsamazione si ottiene una mummia. Nel linguaggio comune una
preparazione tassidermica viene chiamata “animale imbalsamato” perché non
vi è possibilità di equivoco. Quindi il legislatore avrebbe dovuto scrivere “tassidermia
o l’imbalsamazione”.
Le regioni hanno emanato propri regolamenti che regolano l’attività dei tassidermisti
e la detenzione o il possesso di trofei o animali.
I tassidermisti che lavorano per terzi o per fare commercio degli animali
imbalsamati devono essere autorizzati dall’autorità provinciale (o regionale)
indicata nel regolamento. In certe regioni è previsto il parere della Camera di
Commercio e un esamino rivolto ad accertare che il richiedente sappia quali
sono le specie protette e le regole giuridiche da seguire.
Non ha bisogno di licenza chi imbalsama animali per sé stesso, ma deve
comunque dimostrare la liceità del possesso dell’animale; cosa che può essere
difficile per le specie protette o non cacciabili.
I tassidermisti autorizzati devono (art. 6) segnalare all'autorità competente
le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque
non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate
in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della
specie in questione.
L’inosservanza di questo obbligo comporta la revoca o la sospensione della
licenza, oltre naturalmente le eventuali sanzioni per il possesso illegittimo di
selvaggina (art. 30 c. 2). Lo stesso articolo stabilisce anche che il tassidermista
che viola le disposizioni di legge (mancanza di licenza, mancate comunicazioni,
ecc.) è punito con le medesime sanzioni che sono stabilite per l'abbattimento
degli animali le cui spoglie sono trovate in suo possesso.
Si ricorda che l’art. 21 lett. ee vieta di detenere, acquistare e vendere esemplari
di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel
rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente
abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche
con le norme sulla tassidermia.
Quindi, stando alla lettera della legge, si dovrebbe concludere che
l’imbalsamatore può trattare solo esemplari di animali di allevamento o di spe283
cie cacciabili.
Ma vi possono essere delle deroghe perché sarebbe ovviamente assurdo, ad
es., mandare all’inceneritore un rarissimo selvatico trovato morto. Ed infatti le
legge regionali prevedono tali regole; ad esempio la Legge provinciale trentina
27 dicembre 1982 n. 32 prevede all’art. 3:
1. È consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel pieno rispetto
di tutte le norme venatorie vigenti;
b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento
siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si
tratti di specie protette nei paesi di origine dagli accordi internazionali;
c) alla fauna domestica;
c-bis) alla fauna selvatica oggetto di investimento lungo le strade d'uso pubblico ai
sensi dell'articolo 26, comma 3, della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)
2. È inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è permessa
l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti
conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando una autorizzazione
sia richiesta.
3. In deroga a quanto stabilito nei due precedenti commi, per scopi scientifici o didattici
la Giunta provinciale può autorizzare i Musei di scienze naturali di Trento e
Rovereto o altri enti aventi esclusivamente scopi scientifici o didattici ad esercitare direttamente
o avvalendosi di tassidermisti autorizzati l'imbalsamazione di qualsiasi
animale; per gli esemplari appartenenti a specie oggetto di tutela da parte delle leggi
venatorie e non incluse nell'elenco di quelle cacciabili deve essere dichiarata la legittima
provenienza mediante certificazione rilasciata dal Servizio provinciale foreste,
caccia e pesca.
4. Gli esemplari di cui alla lettera c bis del primo comma devono essere muniti del
certificato d'origine rilasciato dal personale addetto alla vigilanza venatoria, secondo il
modello predisposto dal servizio competente in materia di fauna selvatica.
Sanzioni
L’art. 30 comma 2 LC stabilisce che per la violazione delle disposizioni
della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano
le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le
cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere
i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.
Ciò significa che il reato commesso sarà sempre e comunque quello di
inosservanza delle disposizioni sulla tassidermia, ma la sanzione da applicare
per la detenzione irregolare di spoglie di animali sarà quella prevista per
l’abbattimento di animali di tale specie, secondo quanto stabilito nell’art. 30. Il
divieto posto dall’art. 21 lett. ee rimane assorbito in questa disposizione.
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Ogni altra infrazione sarà punita con le eventuali sanzioni amministrative
previste dalle norme regionali.
Giurisprudenza
• L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, al secondo comma, statuisce
che per le violazioni della stessa legge in materia di imbalsamazione e tassidermia
si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento
degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Si
tratta di una norma di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie
impagliato o imbalsamate di specie protette. E la riprova dell'esattezza di
tale conclusione risulta dall'art. 6, terzo comma, della stessa legge che per i tassidermisti
"oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di
specie protette (ribadendosi così che è illecito per tutti detenere esemplari di
specie protette), prevede anche lo obbligo di segnalare alla autorità competente
le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette pena la revoca
della autorizzazione a svolgere la attività di tassidermista. *Cass., 3 febbraio
2005, n. 9490.
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