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Il privato può cedere (Art. 35 T.U. di P.S.) armi solo a persona legittimata
ad acquistare e quindi munita di nulla osta all'acquisto o di porto d'armi. Occorre
redigere una dichiarazione scritta congiunta, con data ed ora, in cui l'acquirente
dichiara di ricevere l'arma. Chi cede deve denunziare al più presto (meglio
entro il giorno dopo) la cessione allegando la dichiarazione e la descrizione
o fotocopia del documento di legittimazione dell'acquirente.
La cessione temporanea, il prestito, si chiama comodato; esso può essere
fatto solo per le armi sportive o da caccia; chi riceve l'arma in comodato deve
denunziarla, sempre che la detenga oltre 72 ore. È consigliabile che chi presta
l’arma faccia una dichiarazione di comodato da consegnare al ricevente. Se si
vuole prestare una pistola non sportiva ad un amico occorre cedergliela come al
punto precedente e poi riacquistarla, se legittimati entrambi (cioè in possesso di
un porto d’armi).
È vietato ai privati acquistare armi da sparo per corrispondenza (Art. 17 L.
110/1975) senza licenza del prefetto: vale a dire che non si possono spedire
armi ad un privato se questi non ha la licenza del prefetto che lo autorizza a riceverle;
altrimenti l'acquirente deve venirsi a prendere l'arma oppure bisogna
organizzare lo scambio tramite armieri.
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