Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 e ancora meno per gli studenti che intendono intraprendere un’esperienza all’estero, visto che solitamente le partenze estive sono previste per il mese di agosto.
Purtroppo per alcuni studenti degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado che avevano concluso un contratto relativo ad un pacchetto turistico-educativo per la frequentazione della classe quarta negli USA, con partenza in programma per l’estate, il viaggio è stato cancellato, dato che la situazione epidemiologica da Covid-19 in America è ancora pericolosa e non del tutto sotto controllo.
La società organizzatrice del viaggio ha rilasciato pertanto agli studenti un voucher dell’importo delle somme già versate da utilizzare entro i 18 mesi successivi per effettuare un altro viaggio-studio o un corso di lingua o una vacanza studio all’estero. In caso di mancato utilizzo del voucher la somma già versata verrà restituita.
Ci si chiede ora se il rilascio del voucher in questa situazione sia legittimo o se gli studenti abbiano diritto al rimborso immediato delle somme già versate, come auspicherebbero.
L'art. 88bis del decreto Cura Italia consente agli organizzatori di effettuare i rimborsi di viaggi che non possono essere goduti a causa della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19 mediante l'emissione di voucher spendibili entro 12 mesi (aumentati a 18 con il decreto rilancio), per i quali non è richiesta accettazione da parte dei destinatari.
In altre parole, se l'organizzatore decide di rimborsare il viaggio mediante l'emissione di un voucher non ci si può opporre.
Tuttavia, il comma 8 dell'articolo citato prevede che per i viaggi di istruzione, in particolare quelli riguardanti la scuola dell'infanzia e le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, sia obbligatorio il rimborso con restituzione della somma versata, senza possibilità di emissione del voucher.
La ratio del voucher è infatti quella di poter effettuare il medesimo viaggio o vacanza già prevista, rimandandola temporalmente, circostanza che tuttavia non può verificarsi nel caso di specie, per gli studenti delle classi quarte che non avrebbero modo di effettuare l'anno successivo un viaggio programmato dalla scuola che non li autorizza, per evidenti ragioni legate alla preparazione in vista dell’esame di maturità.
Inoltre, quanto alla questione del rilascio dei voucher va evidenziato che è già stata aperta una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della segnalazione che l’Antitrust ha sollevato al Parlamento e al Governo italiano circa il fatto che l’art. 88bis del decreto Cura Italia, laddove consente agli operatori turistici di emettere un voucher in luogo del rimborso per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati per circostanze connesse all’emergenza da Covid-19, si pone in evidente contrasto con la normativa europea (regolamento n. 261 del 2004) che prevede il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso delle somme già versate o comunque la possibilità di scegliere tra voucher e rimborso entro una settimana.
Alla luce delle suddette considerazioni, parrebbe dunque legittimo nel caso di specie che gli studenti ottengano, se richiesto, il rimborso e non il voucher delle somme già versate per un viaggio di studi che non potranno mai più realizzare.
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